Diritto al rimborso Ires per la quota Irap non dedotta (Cass. civ. Sez. V n. 25882 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Ires, il diritto alla deduzione dalla base imponibile della quota d’imposta Irap, riconosciuto dall’art. 6 del d.l. n. 185/2008, e il diritto al rimborso della maggiore imposta versata per mancato esercizio di tale deduzione costituiscono situazioni simmetriche. L’interpretazione che ammette la deduzione ma esclude il rimborso è irragionevole, perché spezza senza plausibile motivo la simmetria logica e giuridica tra i due diritti. Il diritto alla deduzione conforma l’obbligazione tributaria: se il contribuente, per errore o altro motivo, non lo esercita e versa una maggiore imposta, sorge in capo a esso il diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’istanza di rimborso Ires presentata da una società consolidante, dalla consolidata e da una terza società per l’importo di euro 199.430,41, riferito al periodo d’imposta 2012. La consolidata, socia al 50% di una società operante in regime di trasparenza fiscale, non aveva potuto recuperare la mancata deduzione dell’Irap mediante istanza telematica, in quanto non prevista.
La C.T.P. di Roma accolse il ricorso e la decisione fu confermata dalla C.T.R. del Lazio. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre le contribuenti resistettero con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che la possibilità di chiedere a rimborso la quota percentuale dell’Irap non dedotta dalla base imponibile Ires fosse prevista solo per i periodi d’imposta anteriori al 2008, mentre a regime la regola sarebbe unicamente quella della deduzione, con esclusione del diritto al rimborso.
La Corte ritiene il motivo infondato. L’interpretazione proposta dall’Agenzia è qualificata come irragionevole e distonica: da un lato riconosce che per l’anno d’imposta 2012 la contribuente aveva il diritto di dedurre la quota d’imposta Irap dalla base imponibile Ires; dall’altro esclude che la contribuente, non avvalendosi di tale diritto, possa chiedere a rimborso la maggiore imposta versata.
Il percorso argomentativo poggia sulla simmetria logica, prima ancora che giuridica, tra il diritto alla deduzione di una somma dalla base imponibile — che avrebbe consentito di pagare una minore imposta — e il diritto al rimborso che nasce quando quel diritto non sia stato esercitato. La Corte sottolinea che il diritto alla deduzione conforma l’obbligazione tributaria in una certa misura.
Ne deriva che, se il contribuente non esercita la deduzione — per errore o per qualsiasi altro motivo — e versa una maggiore imposta, sorge in capo a esso il diritto al rimborso della somma indebitamente versata. Il ricorso è dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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