Dichiarazione integrativa a favore e prova del credito da rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 25885 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 193/2016, per la presentazione della dichiarazione integrativa in bonam partem opera solo ai fini della compensabilità del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione stessa. Il contribuente può comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza versata nel termine ordinario di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oppure opporsi in giudizio alle pretese sostanzialmente indebite dell’amministrazione. Resta fermo, in capo al contribuente, l’onere di provare l’esistenza del credito azionato, non essendo sufficiente dedurre l’esigibilità del credito medesimo.
Il Fatto
La contribuente aveva presentato la dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2005 e, successivamente, una dichiarazione integrativa con cui evidenziava un errore nella compilazione del quadro RF, rettificando gli imponibili. Dopo la correzione, presentava istanza di rimborso di una somma di denaro, ma l’amministrazione finanziaria non dava riscontro.
Maturato il silenzio-rifiuto, la contribuente ricorreva alla commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In appello la commissione tributaria regionale riformava integralmente la decisione in favore della società. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione censurava la sentenza per violazione delle norme sull’emendabilità della dichiarazione. Sosteneva che la dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, dovesse considerarsi tamquam non esset, con conseguente decadenza dal diritto al rimborso.
La Corte rigetta il motivo. Richiamando il vecchio testo dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rileva che il termine ivi fissato valeva solo ai fini della compensabilità del credito d’imposta. Il contribuente poteva quindi chiedere il rimborso dell’eccedenza versata nel termine ordinario di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, o opporsi in giudizio alle pretese sostanzialmente indebite. A sostegno richiama SS.UU. n. 13378/2016 e Cass., sez. 5, n. 15211/2023.
Il giudice di appello aveva accertato che la domanda di rimborso era regolare e presentata nel rispetto del termine dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973: il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo l’amministrazione censura la sentenza per aver accolto l’appello senza che la contribuente avesse assolto l’onere della prova incombente. La Corte condivide: il giudice di appello ha erroneamente riferito alla questione dell’esistenza del credito, cioè ai fatti costitutivi, le prove relative alla sua esigibilità. La definizione agevolata del contenzioso pendente in Cassazione, relativa all’avviso di accertamento, ha eliminato ogni ostacolo al rimborso, ma nulla ha detto circa i documenti prodotti a dimostrazione dell’esistenza del credito.
Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo e rigettato il primo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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