Rimborso Ires per mancata deduzione del 10% Irap anche a regime (Cass. civ. Sez. V n. 25876 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deduzione del 10% dell’Irap dalla base imponibile Ires, la regola della deduzione e quella del rimborso della maggiore imposta versata da chi non si sia avvalso della deduzione sono tra loro simmetriche. L’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, nel consentire al contribuente di dedurre dal reddito la quota d’imposta regionale forfettariamente riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale, conforma l’obbligazione tributaria. Ne consegue che, ove il contribuente non eserciti il diritto alla deduzione e versi una maggiore Ires, sorge in capo a esso il diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta. È irragionevole l’interpretazione che riconosce la deduzione per il periodo d’imposta 2008 e al tempo stesso nega il rimborso a chi non l’abbia esercitata.

Il Fatto

La contribuente, società capogruppo operante in regime di consolidato fiscale, aveva presentato istanza di rimborso Ires per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, chiedendo la restituzione della maggiore imposta versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’Irap.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la società ricorse dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse il ricorso per l’unica annualità ancora controversa, il 2008. La C.T.R. del Lazio rigettò l’appello dell’amministrazione finanziaria. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’amministrazione, con il ricorso, ha prestato acquiescenza espressa alla sentenza impugnata, contestandola solo quanto all’annualità 2008. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 la sentenza d’appello è dunque passata in giudicato.

L’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008. Secondo l’Agenzia, la possibilità di chiedere a rimborso la quota percentuale di Irap non dedotta sarebbe prevista solo per i periodi d’imposta anteriori al 2008, mentre a regime opererebbe soltanto la deduzione dalla base imponibile, con esclusione del rimborso di quanto pagato in eccedenza.

La Corte giudica il motivo infondato. L’interpretazione proposta è irragionevole: da un lato riconosce che per il 2008 la contribuente aveva il diritto di dedurre la quota d’imposta Irap dalla base imponibile Ires, dall’altro esclude che chi non si sia avvalso di tale diritto possa chiedere a rimborso la maggiore Ires versata.

Si tratta di una lettura distonica, che spezza senza motivo plausibile la simmetria logica, prima ancora che giuridica, tra il diritto alla deduzione di una somma dalla base imponibile — che avrebbe consentito di pagare una minore imposta — e il diritto al rimborso nascente quando il contribuente non si sia avvalso della deduzione. Il diritto alla deduzione conforma l’obbligazione tributaria: se il contribuente, per errore o per qualsiasi altro motivo, non lo esercita e versa una maggiore imposta, sorge il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese e con attestazione della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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