Disconoscimento della scrittura privata e condanna ex art. 96 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 25908 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo forme vincolate, deve presentare i caratteri della specificità e della determinatezza; la relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. La doglianza che censuri il significato e il valore probatorio attribuiti dal giudice di merito a un documento si risolve in un travisamento della prova, deducibile esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e non configura autonoma violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che può prospettarsi solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o assunte oltre i limiti di legge. Nei procedimenti per la decisione accelerata, la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo e impone la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario propongono opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma rilevante a titolo di saldo del prezzo per la cessione delle quote societarie e l’acquisto di immobili, in forza di un preliminare di compravendita. Gli opponenti deducono l’intervenuto integrale pagamento, mediante compensazione con un credito derivante da una successiva scrittura privata.

Il creditore eccepisce l’invalidità di tale scrittura, sostenendo di averla sottoscritta in una situazione di incapacità naturale transitoria. Il tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Milano respinge il gravame. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione del disconoscimento della scrittura privata posta a fondamento della pretesa creditoria. Il ricorrente censura la sentenza territoriale per aver ritenuto non configurabile un valido disconoscimento, omettendo di considerare una prova documentale offerta dalla propria difesa. La Corte rileva che la corte distrettuale ha invece esaminato il fatto processuale, spiegando le ragioni per cui ha escluso l’efficacia del disconoscimento: la doglianza si risolve in una contestazione del valore probatorio attribuito a quel documento.

Il Collegio precisa che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può prospettarsi solo ove il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti di legge; è invece inammissibile la doglianza che, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La censura avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., motivo inammissibile nella specie vertendosi in ipotesi di doppia conforme.

La Corte ribadisce inoltre che la valutazione circa la specificità e la determinatezza del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Quanto al profilo di motivazione apparente, il Collegio osserva che la corte territoriale ha chiaramente argomentato le ragioni del proprio convincimento.

Il secondo motivo, relativo alla disciplina della responsabilità del socio accomandatario, è dichiarato manifestamente inammissibile. La corte d’appello ha fondato la reiezione su una pluralità di ragioni autonome: l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Infine, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e, definito il giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., condanna il ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. in favore dei controricorrenti e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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