Estinzione esecuzione non incide su titolo e credito del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 25410 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della procedura esecutiva, anche quando consegua al venir meno del compendio pignorato per retrocessione del ramo di azienda, non incide sull’esistenza del credito né sul titolo esecutivo che lo incorpora, ma solo sul diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del debitore. Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, o l’estinzione del giudizio di opposizione, non precludono al debitore ingiunto di far valere i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria, ma non inficiano la legittimazione del creditore a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando il titolo è divenuto definitivo. L’accertamento incidentale del credito compiuto in sede monitoria conserva validità ai fini della legittimazione del creditore istante.
Il Fatto
Una società in liquidazione proponeva reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di un creditore titolare di un decreto ingiuntivo non opposto. La reclamante contestava la legittimazione del creditore e l’esistenza dello stato di insolvenza.
La corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo sussistente la legittimazione in forza del decreto ingiuntivo definitivo e non provato il soddisfacimento del creditore ad opera del fallimento del concedente. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resistevano il creditore istante e la curatela.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per asserita contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la corte avesse affermato la possibilità di far valere in sede esecutiva fatti estintivi del titolo e poi negato che l’estinzione della procedura espropriativa incidesse sul titolo. La Corte giudica entrambi manifestamente infondati: la motivazione supera il minimo costituzionale e il fatto sopravvenuto dedotto non attiene all’estinzione del credito, ma alla retrocessione del ramo di azienda al fallimento concedente, circostanza che incide sul diritto di procedere in executivis ma non sulla titolarità del credito.
La Corte richiama il principio per cui il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell’estinzione del giudizio di opposizione, non preclude al debitore di far valere i fatti estintivi del diritto azionato in via monitoria. Ne consegue che l’estinzione dell’esecuzione non influisce sui titoli preesistenti, rilevando solo i fatti successivi incidenti sul diritto del creditore a soddisfarsi.
Con il terzo motivo la ricorrente assumeva che l’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo incidesse sulla legittimazione del creditore e sull’accertamento incidentale del credito. Il motivo è manifestamente infondato: l’estinzione ex art. 632 cod. proc. civ. comporta solo il venir meno degli effetti dell’esecuzione forzata, non incide sui diritti sostanziali, non provoca la cessazione della materia del contendere e non tocca il titolo esecutivo. La retrocessione conseguente allo scioglimento dal contratto di affitto d’azienda ha semmai peggiorato la posizione del debitore, per assenza di beni aggredibili.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili, perché non si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del titolo, il venir meno dell’oggetto del pignoramento. Il ricorso è rigettato con regolazione delle spese secondo soccombenza.
La Corte accoglie altresì la domanda ex art. 94 cod. proc. civ. di condanna alle spese del legale rappresentante della ricorrente, ravvisando i «motivi gravi» nella proposizione del ricorso senza la normale prudenza, anche in ragione della grave imprudenza nell’avere proposto un ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ. Il rappresentante è condannato in solido con la società.
Nota della Redazione
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