Opposizione al decreto di liquidazione del CTU, termine dal deposito telematico (Cass. civ. Sez. II n. 25981 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e il suo rispetto si verifica avendo riguardo alla data dell’effettivo deposito telematico del ricorso, quale attestata dalla cancelleria. Non rileva, a tal fine, la data di ricezione del plico da parte dell’ufficio, né la circostanza che il deposito sia avvenuto nelle ore serali dell’ultimo giorno utile. Il giudice dell’opposizione che, sulla base di una diversa e non documentata datazione, dichiari l’inammissibilità per tardività incorre in violazione di legge, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio per l’esame del merito.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto opposizione, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce aveva liquidato l’onorario spettante al CTU per l’attività peritale svolta in un procedimento civile presupposto. Chiedevano la riduzione di un terzo dei compensi, la riduzione delle spese esenti e la condanna di una delle parti al pagamento solidale.
Il giudice dell’opposizione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il deposito telematico fosse avvenuto il 28 aprile 2022, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, avvenuta il 28 marzo 2022, con scadenza il 27 aprile 2022. Avverso tale decreto la sola ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; gli intimati sono rimasti tali.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla corretta individuazione del dies a quo e del momento di perfezionamento del deposito nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario. La Corte territoriale aveva richiamato il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, richiamando Cass. sez. 6-2 n. 27418 del 2017 e Corte cost. n. 106 del 2016.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 111 Cost., 702-bis, 15 e 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, disposizione all’epoca vigente e poi trasfusa nell’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ. Dal fascicolo emergeva che le attestazioni di cancelleria certificavano il deposito del plico telematico in data 27 aprile 2022.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La dichiarazione della cancelleria attesta l’avvenuto deposito telematico in data 27.04.2022, alle ore 22.10, dunque entro il termine utile. Il Consigliere Delegato ha pertanto errato nel considerare tardiva l’opposizione e nel dichiararla inammissibile. Ne è conseguita la cassazione del decreto e il rinvio alla medesima Corte d’Appello perché si pronunci nel merito dell’opposizione.
Il secondo motivo, con cui si contestava nel merito l’importo liquidato e l’omessa decurtazione del compenso ex art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alle proroghe richieste dal consulente, è rimasto assorbito dalla cassazione per vizio procedurale.
La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d’Appello di Lecce, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.