Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari: termine e rito (Cass. civ. Sez. II n. 25978 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice, tra cui l’ispettore nominato ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ., applicabile direttamente in forza del rinvio contenuto nell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011. In caso di controversia promossa con forme diverse da quelle prescritte, il mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011 opera solo per il futuro e non retroagisce: gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano quelli riconducibili all’atto introduttivo secondo la forma concretamente assunta, con riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive la citazione. Ne consegue che la tardività dell’opposizione va valutata in relazione all’atto effettivamente compiuto, non a quello che avrebbe dovuto essere adottato.
Il Fatto
Una società socia di minoranza aveva promosso il procedimento di controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ., nel cui ambito il Tribunale aveva nominato ispettore una commercialista. Emesso il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliaria, la società lo comunicava e proponeva opposizione con atto di citazione, notificato oltre trenta giorni dalla comunicazione.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto e rideterminava il compenso. L’ausiliaria ricorreva allora per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’opposizione perché proposta con il rito e nel termine propri del decreto ingiuntivo anziché con il ricorso e nel termine di trenta giorni prescritti per il rito sommario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’ispettore come ausiliario del giudice e dalla conseguente individuazione del regime impugnatorio. La liquidazione, effettuata secondo le disposizioni sui compensi degli ausiliari, va opposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, con il rito previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
Da tale rinvio deriva l’applicazione non analogica ma diretta del termine di trenta giorni dell’art. 702-quater cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. II n. 20054 del 21.06.2022 e Cass. Sez. II n. 4423 del 21.02.2017, a conferma della lettura consolidata. L’opponente, tuttavia, aveva notificato l’atto di citazione oltre quel termine: donde l’infondatezza del motivo che censurava la declaratoria di inammissibilità.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 4 d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale aveva applicato il quinto comma, secondo cui gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La Corte richiama la propria più autorevole composizione, Cass. Sez. Un. n. 758 del 12.01.2022, confermata da Cass. Sez. I n. 24000 del 06.09.2024 e Cass. Sez. II n. 8045 del 21.03.2023: la sanatoria opera indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, che dispiega effetti solo pro futuro, senza penalizzanti ricadute retroattive.
Restano fermi gli effetti riconducibili all’atto introduttivo, valutato secondo la forma in concreto assunta e non quella che avrebbe dovuto avere: rileva la data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o la data di deposito del ricorso quando prescrive la citazione. Applicando il principio, accertata la tempestività della notifica ai fini del procedimento di opposizione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione guardando alla data di deposito in cancelleria anziché alla notifica. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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