Società partecipate, blocco retributivo inapplicabile ai contratti privatistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26341 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, comprese quelle affidatarie in house di servizi, si applica la disciplina civilistica del lavoro privato e la contrattazione collettiva di diritto privato, non quella del pubblico impiego contrattualizzato. Ne consegue che il blocco retributivo e contrattuale previsto dall’art. 9, commi 1 e 17, del d.l. n. 78/2010 non è riferibile ai loro incrementi retributivi, riguardando esso i soli dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001. La riduzione dei costi del personale nelle partecipate è rimessa alla contrattazione collettiva di secondo livello: solo questa può disporre in senso riduttivo dei diritti economici già acquisiti, non i provvedimenti unilaterali dell’ente controllante o della società. Il recepimento in sede sindacale, richiesto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 “ove possibile”, non è quindi eventuale, ma condizione dell’efficacia derogatoria delle misure di contenimento.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società integralmente partecipata da un ente locale e affidataria in house di servizi, poi transitato presso altra società a partecipazione regionale, ha agito nei confronti della datrice di lavoro originaria rivendicando le differenze retributive maturate in un arco pluriennale, in ragione delle spettanze previste dal CCNL del terziario e del suo rinnovo.
Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha limitato l’accoglimento a un periodo più circoscritto, richiamando Corte costituzionale n. 178 del 2015 e ritenendo che il regime di blocco stipendiale e contrattuale valesse anche per le società partecipate, quale disciplina dell’intera area del pubblico impiego. Ha però escluso l’operatività delle misure di salvaguardia dei costi del lavoro di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, perché mancava qualsiasi contrattazione di secondo livello recepiente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato sistematico: la disciplina dei rapporti di lavoro con le società partecipate, incluse quelle in house, è quella comune del lavoro privato, regolata dal codice civile e dai contratti collettivi privatistici. Lo conferma l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che richiama il capo I, titolo II, libro V, del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. La partecipazione pubblica non muta la natura privata della società, salvo deroghe espresse.
Ricostruendo l’evoluzione normativa, la Corte osserva che l’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, nel testo introdotto dalla legge n. 147/2013, ha spostato il baricentro del contenimento degli oneri contrattuali sulla contrattazione di secondo livello. Le successive modifiche e l’approdo nell’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016 hanno mantenuto questo tratto: gli obiettivi di contenimento fissati dall’ente controllante vanno perseguiti con provvedimenti da recepire in sede sindacale.
Da qui la regola centrale: solo la contrattazione di secondo livello può disporre in senso riduttivo di diritti economici già riconosciuti. Il richiamo normativo a tale contrattazione sarebbe inutile se bastassero atti unilaterali del datore o dell’ente controllante. L’inciso “ove possibile” non rende eventuale il recepimento, ma esclude responsabilità per gli amministratori che si siano attivati senza ottenere l’accordo.
Quanto al blocco retributivo, la Corte rileva che l’art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010 limita la sospensione della contrattazione al personale di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo a Corte costituzionale n. 178 del 2015 è quindi erroneo, riguardando un tema diverso. La normativa di blocco non è riferibile agli incrementi del CCNL privatistico maturati nel periodo oggetto di causa.
Il ricorso è pertanto rigettato. La novità e la complessità delle questioni giustificano la compensazione delle spese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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