Selezione per incarico di missione all’estero e doppia conforme in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8632 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Le censure di omesso esame di un fatto storico decisivo sono inammissibili quando le decisioni di primo e secondo grado, pur con argomenti ulteriori del giudice d’appello, si fondano sul medesimo accertamento dei fatti sostanziali, configurandosi l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ.. Il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito: la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non integra un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei limiti del n. 5.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato conferimento di un incarico di missione di lunga durata in Liberia, bandito con avviso n. 20 del 3 gennaio 2008, quantificando il pregiudizio in euro 141.937 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Dopo la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, riconoscendo la natura privatistica dell’incarico e la conformità della selezione alle regole procedimentali. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattordici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia una contraddizione interna della motivazione. Il Collegio ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo resta limitato alla sola verifica del minimo costituzionale, richiamando Cass. Sez. U n. 8053 del 2014 e le successive conformi. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha sviluppato un’ampia argomentazione sulla ricostruzione della vicenda e sulla disciplina applicabile, sicché il vizio non è ravvisabile.

I motivi dal secondo al nono, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili per la configurabilità della doppia conforme ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il giudice di primo grado non si è limitato a disattendere la domanda per difetto di allegazione, né il giudice d’appello ha respinto il gravame solo sotto il profilo della mancanza di elementi probabilistici: l’accertamento in fatto dei due gradi è sostanzialmente sovrapponibile nell’escludere la fondatezza delle doglianze sulla regolarità della procedura e sulla legittimità del comportamento dell’amministrazione.

La Corte distingue il precedente inter partes Cass. Sez. L n. 33964 del 2023, relativo alla diversa procedura di incarico in Libano. In quella fattispecie la doppia conforme era stata esclusa perché le due decisioni di merito si erano arrestate al difetto di allegazione, senza affrontare la legittimità della selezione. Qui, invece, i giudici di entrambi i gradi hanno ricostruito la vicenda convergendo nel giudizio di infondatezza delle censure, con la conseguenza che il giudice d’appello ha solo aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione già assunta, secondo il principio di Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 2022.

Il decimo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2729, comma 1, cod. civ., è parimenti inammissibile, perché dietro lo schema della violazione processuale si mira a censurare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove, sottratti al sindacato di legittimità. La denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento non configura un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto, censurabile nei limiti del n. 5 e nella specie precluso dalla doppia conforme, come affermato da Cass. Sez. 6-2 n. 27847 del 2021.

Gli ulteriori motivi, relativi alla violazione degli artt. 1218 e 2697, comma 2, cod. civ., all’art. 112 cod. proc. civ. e ai vizi di motivazione, sono infondati. La Corte territoriale non ha invertito l’onere probatorio, ma ha positivamente escluso, sulla base della ricostruzione dei fatti, la sussistenza di irregolarità nella procedura. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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