Requisiti di contenuto del ricorso per cassazione e inammissibilità del motivo promiscuo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6218 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma primo, nn. 1) e 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che non rechi la chiara indicazione delle parti e l’esposizione sommaria dei fatti di causa, quando la comprensione dell’andamento e dell’oggetto del giudizio sia possibile solo attraverso la lettura della sentenza impugnata. È parimenti inammissibile il motivo di ricorso che, attraverso la mescolanza di ragioni tra loro eterogenee, prospetti censure incompatibili, come quelle di cui all’art. 360, comma primo, nn. 3) e 5), c.p.c., caratterizzate da irredimibile promiscuità tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure. La dedotta anomalia motivazionale della sentenza deve essere fatta valere denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società committente e la società appaltatrice, chiedendone la condanna solidale, ai sensi dell’art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti al licenziamento intimato dalla società appartenente al consorzio appaltatore, cui la committente, gestore di un albergo, aveva affidato il servizio di pulizia. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva confermato la pronuncia di primo grado, respingendo tutti i motivi d’appello.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., l’illogicità della sentenza e la motivazione solo apparente. La società committente ha resistito con controricorso, mentre il consorzio appaltatore è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime e concorrenti ragioni. In primo luogo, ha rilevato che nel ricorso manca una chiara indicazione delle parti, requisito richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. Inoltre, è risultata carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma primo, n. 3), c.p.c.: il ricorrente, dopo aver indicato l’oggetto del giudizio e il valore della controversia, si era limitato a riportare una sintesi della decisione, cui seguivano immediatamente la rubrica e lo svolgimento dell’unico motivo.

I giudici di legittimità hanno precisato di essere stati in grado di comprendere l’andamento e l’oggetto del giudizio soltanto dalla lettura della sentenza impugnata, circostanza che evidenzia la carenza del requisito formale. Con specifico riferimento al contenuto del motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui è inammissibile il ricorso che prospetti, relativamente alla medesima questione, censure tra loro incompatibili, come quelle di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione.

Tale promiscuità è stata riscontrata nell’unico motivo, che cumulava la dedotta violazione di legge con la censura di vizio di motivazione, conclusione confermata anche dallo sviluppo argomentativo del motivo stesso. La Corte ha altresì chiarito che le anomalie motivazionali, come la motivazione solo apparente, andavano fatte valere denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., non già cumulando censure eterogenee in un unico motivo.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, oltre al cd. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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