IVA indetraibile per operazioni soggettivamente inesistenti non deducibile (Cass. civ. Sez. V n. 26340 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA indetraibile – in quanto corrisposta al soggetto interposto anziché all’effettivo cedente – non è deducibile tra i costi d’impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette (IRES e IRAP), perché configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva. L’art. 99, comma 1, del Tuir esclude in ogni caso dalla deduzione le imposte per le quali è prevista la rivalsa: in tale categoria rientra l’IVA, per il disposto dell’art. 18, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Nel meccanismo normale dell’imposta l’IVA è priva dell’attitudine a incidere come costo, e l’indetraibilità non ne muta la natura. Quando l’indetraibilità si sia consolidata mediante accertamento con adesione e il relativo debito sia stato assolto dal contribuente con il meccanismo della compensazione, il successivo recupero dell’imposta per via deduttiva esula dalle facoltà del contribuente.
Il Fatto
La società contribuente inviava il modello UNICO per l’anno di imposta 2012 e, in data 27.12.2013, presentava una dichiarazione integrativa con cui chiedeva il rimborso di somme a titolo di IRAP e IRES, riducendo l’ammontare delle imposte indeducibili esposte nella prima dichiarazione. Il presupposto era l’asserita piena deducibilità della maggiore IVA versata all’Erario dopo il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, relativa ad avvisi di accertamento IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009, afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti.
Con quegli atti di adesione, le parti avevano concordato le imposte dovute per ciascun anno; la società aveva altresì rinunciato al rimborso IVA richiesto per importi pari a quelli non concessi in sede di adesione, compensando la maggiore IVA dovuta con l’IVA a credito rinunciata. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 07.03.2014, la società ricorreva alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso. La CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione e condannava la società alle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di violazione dell’art. 99 Tuir, con cui la ricorrente pone in luce che l’IVA in questione è quella corrisposta al fornitore e resasi indetraibile in seguito agli accertamenti subiti. Gli accertamenti per adesione avevano riguardato l’IVA ritenuta dovuta perché indetraibile per gli anni 2007-2009, compensata con IVA a credito; il supero dell’IVA a credito era stato oggetto di rinuncia in sede di adesione e gli accertamenti erano divenuti definitivi nel 2012.
Secondo la Corte non trova spazio di applicazione il nuovo testo dell’art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 93 d.l. n. 1/2012, convertito con legge n. 24 marzo 2012, che subordina la detrazione all’effettivo pagamento dell’imposta e delle sanzioni per scongiurare l’ingiusto arricchimento del cessionario o committente. Nella specie, l’IVA versata al fornitore è stata considerata definitivamente indetraibile e il relativo debito è stato assolto mediante compensazione con l’IVA a credito, in forza degli atti di adesione, destinati a regolare definitivamente il rapporto d’imposta.
È quindi in radice escluso che l’IVA indetraibile possa configurare un costo: essa non rappresenta un fattore produttivo e l’esborso non è inerente allo svolgimento dell’attività economico-produttiva, interrompendosi il nesso di inerenza. La Corte richiama sul punto Cass. n. 1682 del 2024 e il consolidato orientamento che ha escluso l’inerenza di esborsi sanzionatori o comunque estranei alla gestione d’impresa.
Il ragionamento si completa sul piano sistematico: l’IVA, governata dal principio di neutralità attuato dal sistema delle detrazioni, non è ontologicamente un costo incorporato nel bene acquistato, e la deroga a tale principio è stata determinata dalla condotta della stessa contribuente, che ha consapevolmente utilizzato fatture relative a operazioni fraudolente. Assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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