Domanda ex art. 2043 c.c. nulla se non allega il fatto colposo (Cass. civ. Sez. III n. 26441 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità aquiliana, la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. è nulla, per difetto di editio actionis, qualora l’attore non alleghi la specifica condotta colposa o dolosa imputabile al convenuto, non essendo sufficiente la mera narrazione dell’evento dannoso. Le infiltrazioni d’acqua costituiscono l’evento da cui derivano le conseguenze pregiudizievoli, ma non integrano di per sé il fatto generatore del danno. La nullità non è sanata se la parte non precisi la domanda entro i termini di preclusione dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nè chieda la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. La domanda fondata sull’art. 2051 c.c., non decisa dal primo giudice per l’adozione del criterio della ragione più liquida, non è coperta da giudicato e deve essere esaminata in sede di rinvio.
Il Fatto
La società attrice, gestore di un esercizio commerciale in un centro commerciale, convenne in giudizio la società conduttrice del locale soprastante, deducendo di aver subito ingenti danni per una copiosa infiltrazione d’acqua proveniente dal soffitto. Invocò la responsabilità della convenuta quale custode ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in perizia.
Il Tribunale, all’esito della CTU, applicò il criterio della ragione più liquida e affermò la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., condannandola al risarcimento. La Corte d’appello rigettò il gravame, confermando l’imputabilità dell’evento secondo il criterio del “più probabile che non”. La conduttrice ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla nullità dell’atto introduttivo per violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. Rileva che, per una domanda di responsabilità aquiliana, l’attore deve allegare la sussistenza di un fatto colposo, commissivo od omissivo, imputabile al convenuto, poiché tanto rientra nel paradigma dell’art. 2043 c.c. Richiama sul punto Cass. n. 10577/2018, secondo cui la domanda relativa a un diritto eterodeterminato esige l’espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi.
Nel caso concreto, la società attrice nulla aveva specificato in citazione, essendosi mossa sempre lungo il crinale della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Il fatto colposo valorizzato dai giudici di merito, ossia il non corretto smaltimento dei capelli nelle tubazioni, emerse soltanto in fase istruttoria, a preclusioni ormai maturate. La Corte precisa che le infiltrazioni costituiscono l’evento dannoso, non il fatto generatore: esse presuppongono la condotta colposa riferibile al preteso danneggiante. Il giudice d’appello, ritenendo che il fatto materiale coincidesse con il fatto colposo, incorse in un errore di diritto.
La Corte rileva altresì che la società attrice sarebbe potuta ricorrere all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e che, una volta appresa la causa delle infiltrazioni, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per precisare la domanda. Sul punto richiama Cass. n. 1380/2024 e Cass., Sez. Un., n. 6431/2025, secondo cui la rimessione in termini presuppone un impedimento assoluto. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c., con la nullità della sentenza di primo grado non sanata (Cass. n. 2755/2018).
Quanto alla domanda ex art. 2051 c.c., riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la Corte esclude che su di essa si sia formato il giudicato: il primo giudice l’aveva ritenuta assorbita in forza del criterio della ragione più liquida, e tale decisione non copre gli aspetti non specificamente esaminati (Cass. n. 32650/2021). Ricorda che la responsabilità del custode è di natura oggettiva (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) e che l’onere della prova grava sul danneggiato quanto al danno e al nesso causale, mentre sul custode grava il caso fortuito (Cass. n. 8634/2024).
Il secondo motivo è rigettato, avendo la Corte territoriale pronunciato sulle eccezioni. Il terzo è accolto per quanto di ragione. Il quarto, relativo alla manleva verso l’assicuratore, resta assorbito, dovendo la responsabilità dell’assicurata ritenersi ancora sub iudice. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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