Divisione ereditaria, pertinenze e collazione: doppia comunione dei mobili (Cass. civ. Sez. II n. 13321 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione di beni mobili allocati in un immobile, il riconoscimento del vincolo pertinenziale con il palazzo non comporta che detti beni ricadano per intero nella comunione ereditaria: le pertinenze seguono il regime del bene principale e formano oggetto di comunione ordinaria in ragione delle quote risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, mentre i mobili non legati da vincolo pertinenziale restano oggetto di comunione ereditaria fra gli eredi. Ne consegue una duplice comunione, con quote e regole di riparto distinte. Quanto alla collazione, essa prescinde dalla determinazione dei valori dei beni donati e relitti e, in sede di divisione, l’erede che ne invoca l’applicabilità deve allegare soltanto l’esistenza della donazione; la mancata indicazione del valore non giustifica il rigetto della domanda.

Il Fatto

Il de cuius, titolare di un patrimonio immobiliare comprendente un palazzo con i mobili in esso custoditi, aveva disposto per testamento olografo della parte disponibile, lasciando alla figlia un legato di quota immobiliare e stabilendo che la parte indisponibile fosse divisa secondo legge. Con atto successivo la legataria aveva ceduto ai fratelli la propria quota del palazzo, escludendo espressamente dal trasferimento i mobili contenuti nel fabbricato.

Altra successione si era poi aperta per la coniuge del de cuius, con testamento che istituiva eredi i figli e i nipoti. Gli attori hanno chiesto davanti al Tribunale la divisione dei mobili, in ragione delle rispettive quote. I convenuti hanno eccepito la natura pertinenziale dei beni e la necessità della collazione di una donazione. Il Tribunale ha escluso il rapporto pertinenziale ed ha disposto la divisione. La Corte d’appello ha riconosciuto in parte il vincolo pertinenziale, ammesso il concorso della figlia come erede e rigettato la doglianza sulla collazione. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato per primo il ricorso incidentale degli eredi di uno dei figli. Il motivo sull’apprezzamento del vincolo pertinenziale relativo a libri e archivio è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È invece fondata la censura sulla determinazione delle quote.

La Corte osserva che la ricostruzione dei titoli operata dalla stessa sentenza impugnata conduce a esiti che la Corte d’appello non ha tratto. Con l’atto del 1971 i figli avevano acquistato dal genitore la quota di 7/9 del palazzo con le relative pertinenze, mentre il genitore conservava i 2/9. Il successivo legato ha comportato il subingresso della legataria nella comproprietà; la cessione del 1987, escludendo i mobili, ha lasciato persistere la comunione ordinaria sulle pertinenze, in ragione di 7/9 ai fratelli e 2/9 alla legataria.

Ne segue che i mobili legati da vincolo pertinenziale non appartengono per intero all’asse ereditario, poiché il de cuius ne era titolare solo per la quota corrispondente ai 2/9. I mobili ad uso individuale, rispetto ai quali il vincolo è stato escluso, non essendo compresi né nell’atto del 1971 né nel legato, costituiscono invece beni ereditari oggetto di comunione ereditaria fra coniuge e figli.

Il motivo sul concorso della figlia come erede è infondato: la clausola testamentaria di chiusura, riferita genericamente alla parte indisponibile, integra una disposizione a titolo universale ai sensi dell’art. 588, comma 1, cod. civ., in favore di tutti i legittimari secondo le quote di riserva, e il riferimento del testatore alla disponibile non esclude tale conclusione.

È fondato il motivo sulla collazione. La Corte d’appello ha ritenuto “credibile” che i coeredi avessero già collazionato i beni donati nella divisione immobiliare, ma una simile affermazione inverte l’ordine logico: o risultava positivamente l’avvenuta collazione, oppure essa non era stata effettuata. L’istituto prescinde dai valori dei beni donati e relitti, cosicché l’erede che ne invoca l’applicabilità deve allegare solo l’esistenza della donazione. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *