Riserva di appello e appello contro sentenza non definitiva dopo estinzione (Cass. civ. Sez. II n. 23869 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., se in primo grado diviene irrevocabile l’ordinanza o passa in giudicato la sentenza che dichiara l’estinzione del processo — sia quella prevista dall’art. 307 cod. proc. civ. sia quella contemplata dall’art. 308 cod. proc. civ. — la sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia stata formulata riserva di gravame, acquista efficacia di sentenza definitiva, con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. dalla data di irrevocabilità o di passaggio in giudicato di detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito. Per contro, ove venga appellata la sentenza dichiarativa dell’estinzione, nel procedimento di gravame deve essere proposto, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ., anche l’appello avverso la sentenza non definitiva per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l’applicabilità in tale procedimento della disciplina dell’art. 129 disp. att. cod. proc. civ., con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di rescissione per lesione promosso dall’attrice avanti il Tribunale per ottenere la rescissione o l’annullamento di un atto pubblico di divisione ereditaria, con nuova formazione delle quote e imputazione di conguagli. Il Tribunale decideva con una prima sentenza non definitiva, rigettando le domande, avverso la quale l’attrice proponeva appello immediato.

Quel gravame veniva dichiarato inammissibile, perché proposto contro sentenza non definitiva per la quale era stata formulata riserva di appello. Proseguito il processo, sopraggiungeva una sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio, impugnata e confermata in secondo grado con pronuncia passata in giudicato. Solo dopo tale passaggio l’attrice riproponeva appello contro la sentenza non definitiva; la Corte d’appello lo accoglieva nel merito. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina d’ufficio, per la sua natura processuale, la questione dell’ammissibilità dell’appello, che il giudice di merito aveva deciso senza valutarla. Il nodo è il coordinamento tra l’art. 129 disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 340 cod. proc. civ..

La ricorrente riteneva che il termine per impugnare la sentenza non definitiva decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’estinzione. La tesi è respinta. L’art. 129 disp. att. cod. proc. civ. non deroga al principio generale dell’art. 340, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in presenza di riserva, l’appello va proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio.

La disposizione richiama l’ipotesi dell’estinzione dichiarata con ordinanza divenuta irrevocabile e quella decisa dal tribunale con sentenza ex art. 308 cod. proc. civ. a seguito di reclamo. In questi casi il termine decorre dall’irrevocabilità. Ma quando l’estinzione è pronunciata con sentenza nelle forme ordinarie ex art. 307 cod. proc. civ. e questa sia appellata, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ. l’appello va proposto anche avverso la sentenza non definitiva.

La conclusione si fonda su una ragione testuale e sistematica: diversamente, il giudice d’appello che riformi la sentenza di estinzione si troverebbe a decidere il merito senza poter esaminare le questioni della sentenza non definitiva, di cui per di più si dovrebbe escludere l’appellabilità. Nel senso indicato la Corte richiama il proprio precedente Sez. 3 n. 7016 del 21.06.1991, che sottolinea come la riserva, in mancanza del giudizio d’appello, sia risolta dal legislatore facendo acquistare alla non definitiva l’efficacia di sentenza definitiva dal passaggio in giudicato della decisione sull’estinzione.

Ne deriva che, nella specie, l’appello venne tardivamente proposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza d’appello sull’estinzione: esso era inammissibile e non poteva essere esaminato nel merito. La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio, restando ferma la sentenza di primo grado già passata in giudicato, con conferma della statuizione sulle spese e condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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