Ricorso in Cassazione non può chiedere riesame del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 28986 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta della violazione di legge, contesti l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile, perché sollecita una riedizione del giudizio di fatto estranea ai compiti del giudice di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente assolto quell’onere. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando abbia attribuito maggior forza di convincimento a una prova rispetto a un’altra, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente chiede la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto il suo gravame avverso la decisione del Tribunale di Trani. Quest’ultima, revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato la ricorrente e un’altra parte al pagamento di una somma di denaro in favore delle controparti.

Il ricorso si articola in quattro motivi, tutti dedotti per violazione di legge. Le controparti resistono con separati controricorsi. Il Presidente formula la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la ricorrente chiede la decisione e il collegio definisce il giudizio in conformità alla proposta.

La Motivazione della Corte

La proposta presidenziale qualifica il ricorso come palesemente inammissibile e la Corte la conferma integralmente. Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sostanziali richiamate in rubrica e dell’art. 115 c.p.c., ma non illustra il significato e la portata applicativa di quelle norme: lamenta che il consulente tecnico d’ufficio abbia errato nel collocare la revoca dell’affidamento bancario. Si tratta di censura versata in fatto, diretta a capovolgere l’accertamento operato dalla corte territoriale.

Quanto all’art. 115 c.p.c., la Corte ricorda la nozione elementare: se ne può dedurre la violazione solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio. È invece inammissibile la doglianza che contesti la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Il secondo motivo non è meno inammissibile. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo quella norma, non quando abbia errato nel ritenere che la parte onerata l’abbia assolta: in tal caso l’errore è apprezzabile solo come vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 19064 del 2006, Cass. n. 2155 del 2000 e Cass. n. 11949 del 1993.

Il terzo motivo combina l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. e sollecita una riedizione del giudizio di fatto; riguardando il quantum debeatur, la sua inammissibilità consegue comunque a quella dei primi due mezzi. Anche il quarto motivo è manifestamente inammissibile: il rigetto della domanda risarcitoria è motivato, sinteticamente ma in modo comprensibile, mediante rinvio all’infondatezza della domanda sull’an.

Definito il giudizio in conformità alla proposta, la Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese e applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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