Alterazione della data del mandato e illecito disciplinare dell’avvocato (Cass. civ. Sez. Un. n. 26473 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consapevole alterazione della data del mandato alle liti, conferito per uno specifico giudizio e successivamente utilizzato in altre sedi, integra di per sé l’illecito disciplinare di cui all’art. 50 CDF, indipendentemente dall’autenticità della firma del cliente e dal suo consenso. La firma autenticata dal difensore quale pubblico ufficiale attesta che l’assistito ha sottoscritto in quella data e per quel determinato procedimento. In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la coscienza e volontà dell’azione si ravvisa nel dominio anche solo potenziale dell’atto, con conseguente presunzione di colpa a carico di chi lo abbia commesso. La determinazione della sanzione costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato era tratto a giudizio disciplinare per tre capi di incolpazione. Gli si contestava di avere alterato la data di un mandato già autenticato e depositato in un procedimento, per poi utilizzarlo in un successivo giudizio, e di avere prodotto al giudice un ulteriore originale difforme, nel tentativo di sottrarsi all’accertamento sulla falsità.
Il Consiglio distrettuale di disciplina riteneva provati gli addebiti e irrogava la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno e sei mesi. Il Consiglio Nazionale Forense rigettava l’impugnazione. L’avvocato ricorreva allora alle Sezioni Unite, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo e l’omesso esame di fatti decisivi sulla dosimetria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare le Sezioni Unite danno continuità all’indirizzo secondo cui l’istanza di sospensione dell’esecutività della decisione del CNF può essere contenuta nel ricorso, se autonomamente motivata e riconoscibile come cautelare; nel merito resta assorbita dall’infondatezza dei motivi. Quanto alla prescrizione, gli illeciti contestati presentano i tratti di una condotta unitaria, reiterata e continuata, posta in essere in fase stragiudiziale e processuale sul medesimo atto: il termine di cui all’art. 56 della legge n. 247 del 2012 decorre solo dalla cessazione della condotta.
Sul primo motivo, la Corte ricorda che il ricorso alle Sezioni Unite avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con il vizio di motivazione limitato ai confini dell’art. 111 Cost. Non è dunque consentita in questa sede una revisione dell’accertamento di fatto, neppure in ordine alla suitas.
La coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o dell’omissione, con presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. L’incolpato deve provare l’errore inevitabile o una causa esterna, non essendo configurabile l’imperizia incolpevole per il professionista tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
Il CNF ha ampiamente motivato sulla rilevanza disciplinare della condotta sotto il profilo soggettivo, evidenziando che la falsificazione, delitto doloso, ha dato luogo anche a un procedimento penale concluso con il proscioglimento solo per il buon esito della messa alla prova. Vi è stata piena consapevolezza dell’illiceità: la prova contraria non è stata fornita.
Il secondo motivo è inammissibile. Gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non sono sindacabili in sede di legittimità. Il giudizio di gravità, fondato sulla piena consapevolezza della falsificazione e sulla ripercussione sulla dignità e sull’onorabilità della professione, appartiene al merito. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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