Maggiorazioni tariffarie e compensazione spese: principi di prova e soccombenza (Cass. civ. Sez. II n. 2611 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali, le maggiorazioni tariffarie previste dal D.M. n. 127 del 2004 per la particolare importanza della controversia e per la pluralità delle parti assistite non spettano automaticamente, ma richiedono specifiche ragioni e la relativa prova documentale, con obbligo del giudice di motivarne l’esercizio. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente che denunci la genericità dell’atto di appello di riportarne nel ricorso il contenuto specifico. Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito, non integra soccombenza reciproca e non giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.. In tema di spese processuali, il giudice liquida il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe vigenti, senza vincolo ai valori medi.
Il Fatto
Un’avvocata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Taranto per il pagamento del compenso professionale maturato per l’attività difensiva svolta in una controversia amministrativa, anche nell’interesse di una struttura associata e di ulteriori strutture associate. Il Laboratorio destinatario del decreto aveva proposto opposizione.
In parziale accoglimento, il Tribunale applicava i minimi tariffari e le maggiorazioni di cui agli artt. 5 e 6 D.M. n. 127 del 2004, riconoscendo una somma ridotta, e rigettava la domanda riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ. La Corte d’Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, accogliendo in parte il gravame, rigettava per intero la pretesa della legale, escludendo le maggiorazioni per difetto di prova documentale e di motivazione. Avverso tale pronuncia l’avvocata proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama integralmente le argomentazioni già esposte nell’ordinanza n. 23682 del 2021, che aveva affrontato le medesime questioni. Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dei motivi di appello che il giudice di secondo grado aveva ritenuto rispettosi del paradigma normativo.
Il Collegio ribadisce che il principio di necessaria specificità del ricorso, funzionale a consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza esaminare i fascicoli, opera anche rispetto ai motivi di appello censurati. Chi denuncia la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità deve riportarne in ricorso l’impianto specifico, in ossequio all’autosufficienza; non basta invocare l’error in procedendo.
Nel merito delle maggiorazioni, il secondo e il terzo motivo sono infondati. La ritenuta intangibilità, per effetto del giudicato, dell’accordo sull’applicabilità dei minimi tariffari non è incompatibile con la maggiorazione di cui all’art. 6, comma 5, D.M. n. 127 del 2004. Quest’ultima presuppone specifiche ragioni, che la ricorrente non aveva documentato: la valutazione dell’importanza della controversia non si ricava dall’oggetto della causa, ma dal lavoro difensivo concretamente svolto e provato.
Anche il quarto motivo, relativo all’art. 5, comma 4, D.M. n. 127 del 2004, è respinto: le maggiorazioni legate al numero delle parti assistite costituiscono esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se attuato, esige specifica motivazione, nella specie mancante. Il quinto motivo è infondato: il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito, non configura soccombenza reciproca e non consente la compensazione. Il sesto motivo è respinto: nella liquidazione delle spese il giudice applica i parametri vigenti senza vincolo ai valori medi, dovendo quantificare il compenso tra minimo e massimo, come correttamente fatto dalla Corte d’Appello con riguardo al valore della controversia e all’attività difensiva.
Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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