Giudicato interno per acquiescenza sulla produzione documentale (Cass. civ. Sez. III n. 33686 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello viola l’art. 112 cod. proc. civ. quando dà rilievo preliminare a una questione — l’inammissibilità del deposito cartaceo dei documenti disposto con ordinanza dal giudice di primo grado — che non avrebbe potuto esaminare perché su di essa si è formato, per acquiescenza, il giudicato interno ex art. 329 cod. proc. civ.. La parte vittoriosa che intenda contestare la conferma della ritualità del deposito deve censurare tale capo con appello incidentale condizionato; in difetto, la questione è coperta dal giudicato e irrilevante diviene la censura di violazione degli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società di trasporti, in qualità di sub-vettore, agisce nei confronti della società committente, dei committenti di quest’ultima e della curatela del fallimento della prima, per l’accertamento dell’esecuzione di trasporti effettuati tra il 2013 e il 2014 e per la condanna al pagamento.
Il Tribunale accoglie solo in parte: dichiara inammissibile la domanda verso i committenti per alterazione della par condicio creditorum, improcedibile quella verso la curatela per competenza funzionale, e rigetta la domanda verso l’ultima società per mancata prova delle prestazioni, non potendo utilizzare la documentazione prodotta su supporto cartaceo. La Corte d’appello di Napoli conferma, valorizzando il deposito telematico obbligatorio introdotto dall’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012. Ricorre per cassazione la società attrice.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente il quinto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi agli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ., assorbiti dalla Corte territoriale in quanto irrilevanti. Il motivo è fondato.
Dagli atti emerge che il Tribunale aveva autorizzato il deposito cartaceo il 14 dicembre 2015, prima dei termini per le integrazioni assertive e istruttorie. Con successive ordinanze l’11 aprile e il 13 luglio 2016 il medesimo giudice aveva rilevato l’irritualità del deposito per mancanza del necessario indice, senza però revocare l’autorizzazione. La sentenza di primo grado, infine, confermava la legittimità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012.
Da tale ricostruzione la Corte desume che la parte soccombente poteva censurare l’affermazione di irritualità del deposito — come in effetti fece — mentre la controparte vittoriosa avrebbe dovuto censurare, con appello incidentale condizionato, la conferma della ritualità dell’esercizio del potere giudiziale di autorizzazione. Non essendo ciò avvenuto, su tale capo si è formato il giudicato interno.
La Corte territoriale, dando rilievo preliminare all’inammissibilità della produzione cartacea per rigettare l’appello, ha scrutinato una questione preclusa e ha così violato l’art. 112 cod. proc. civ.. Il giudice del rinvio dovrà valutare se l’assenza di un idoneo indice, ove sussistente, sia stata tempestivamente eccepita e risulti lesiva dei diritti di difesa, alla luce della nomofilachia richiamata: Cass. n. 19006 del 2022 — che assegna al giudice il compito di decidere sulla documentazione menzionata dalla parte negli atti difensivi e non di ricercarla — e Cass. n. 5420 del 2024, sulla non applicazione dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ. nel deposito telematico.
Il sesto motivo, concernente la domanda di accertamento verso il fallimento in funzione della responsabilità solidale delle condebitrici, è invece inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non chiarisce quale interesse autonomo persegua rispetto alla procedura concorsuale, essendo l’azione ex art. 7-ter d.lgs. n. 286 del 2005 logicamente scindibile.
Nota della Redazione
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