Sentenza penale assolutoria non irrevocabile non vincola il giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26467 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale coincidano con quelli posti a fondamento dell’accertamento fiscale. Essa costituisce una possibile fonte di prova che il giudice tributario deve valutare autonomamente, verificandone la rilevanza nello specifico ambito in cui è destinata a operare. Il principio vale anche quando la pronuncia assolutoria non sia ancora divenuta irrevocabile: in tal caso il difetto di definitività esclude in radice l’operatività del meccanismo preclusivo previsto dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il giudice tributario che si limiti a prendere atto dell’esito penale, senza esaminare gli elementi indiziari offerti dall’amministrazione, viola l’art. 654 cod. proc. pen. e l’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il Fatto

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria per gli anni 2016 e 2017, con i quali è stato determinato in capo al contribuente un reddito complessivo imponibile di rilevante entità. Gli atti impositivi presupponevano la sua qualità di amministratore di fatto di due società, destinatarie di analoghi accertamenti, nell’ambito di una presunta frode fiscale accertata dalla procura presso il tribunale di Como.

La CTP aveva rigettato i ricorsi. In appello il contribuente ha allegato che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 marzo 2022, lo aveva assolto «per non aver commesso il fatto» dai capi di imputazione riguardanti il ruolo gestorio delle società in questione. La CGT-2 Campania ha accolto l’appello, ritenendo che la pronuncia assolutoria avesse destrutturato i fatti posti a base degli accertamenti. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e dell’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe deciso la controversia sulla sola base della pronuncia penale, in contrasto con il principio del doppio binario, che esclude qualsiasi automatica efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario.

La Corte ritiene la censura fondata. Dalla lettura della motivazione impugnata emerge che la CGT-2 ha ritenuto venuti meno i presupposti degli accertamenti tributari per il solo fatto della sopravvenuta assoluzione penale, senza svolgere alcuna autonoma valutazione degli elementi indiziari offerti dall’amministrazione finanziaria.

La decisione viola il principio più volte affermato dalla Corte regolatrice: la sentenza penale di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova, che il giudice tributario deve valutare nell’esercizio dei propri poteri. È richiamata la Sez. V n. 17258 del 27 giugno 2019.

La Corte rileva un ulteriore profilo decisivo: la pronuncia assolutoria non era divenuta irrevocabile, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. Il contribuente, rimasto intimato, non ha documentato con idonea attestazione di cancelleria l’eventuale irrevocabilità, unica condizione al cui ricorrere opera la disciplina dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGT-2 Campania in diversa composizione, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi espressi e statuirà sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *