Responsabilità da custodia e allegazioni eluse dal giudice d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 21321 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che nega in toto che il danneggiato abbia allegato le condizioni della strada poste a causa del sinistro lede le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, integrando un error in procedendo sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. In tal caso la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali, purché il ricorrente li abbia compiutamente indicati e riprodotti nel ricorso, scongiurando l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Nella responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., grava sul danneggiato il solo onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento, restando estranea la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita.
Il Fatto
Il ricorrente nel 2016 conveniva in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito a un sinistro stradale. Secondo la sua ricostruzione, mentre transitava con la propria vettura, perdeva il controllo del veicolo a causa dell’allagamento del manto stradale, che avrebbe innescato un fenomeno di aquaplaning e la collisione contro il guardrail.
Il Tribunale ripartiva le responsabilità nella misura del 75% a carico dell’attore e del 25% a carico del Comune, condannando quest’ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame del Comune e disattendendo l’appello incidentale, riformava integralmente la decisione, ritenendo che la presenza di accumuli d’acqua non fosse stata né allegata né provata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati e assorbono le ulteriori censure. Il ricorrente non contesta il prudente apprezzamento delle prove, riservato al giudice del merito, ma denuncia la violazione delle garanzie del contraddittorio per l’omesso esame di allegazioni puntualmente svolte sin dall’atto di citazione in primo grado e reiterate in secondo grado.
La Corte rileva che il giudice d’appello, più che non occuparsi singolarmente di ogni allegazione, ha negato in toto che l’attore avesse svolto alcuna allegazione sulla presenza di un anomalo ristagno d’acqua quale causa del sinistro. Così facendo ha realizzato una tangibile riduzione, risultante ex actis, del campo di allegazione, peraltro confondendo allegazioni e asseverazioni, con sovrapposizione di piani distinti. Superflua diviene quindi la considerazione che la parte non avrebbe provato quanto, secondo l’erronea valutazione del giudice, non era stato allegato.
Il medesimo error in procedendo è ulteriormente dovuto al travisamento del contenuto oggettivo della c.t.u., denunciato col quarto mezzo. Le Sezioni Unite n. 5792 del 2024 hanno precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, oppure, se il fatto ha costituito punto controverso, è fatto valere ex art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. Nella specie la Corte d’appello ha mal compreso quale fosse il supporto fotografico richiamato nella consulenza cinematica.
La Corte ribadisce infine lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ.: incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca della res. La capacità di vigilanza del custode è elemento estrinseco, canone interpretativo della ratio legis, non elemento costitutivo della fattispecie (Sez. III n. 11152 del 2023; Sez. Un. n. 20943 del 2022). Le condizioni della strada erano dunque state puntualmente allegate, ma escluse sulla base di una lettura travisata delle risultanze istruttorie. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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