Crediti previdenziali nel fallimento: ammissione senza riserva ex art. 88 d.P.R. 602/1973 (Cass. civ. Sez. I n. 26688 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia fallimentare i crediti previdenziali, ancorché iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ad essi non si applica la disciplina dell’ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, utilizzabile per i soli crediti tributari, come desumibile dall’art. 31 d.lgs. n. 46/1999. Per i crediti previdenziali valgono le ordinarie regole di ammissione al passivo, comprese le distinte ipotesi dell’art. 96 l. fall., anche in presenza di un giudizio pendente davanti al giudice del lavoro. A fronte della contestazione del curatore il tribunale fallimentare deve verificare la legittimità della iscrizione a ruolo e non può omettere l’esame delle eccezioni, tra cui la prescrizione.
Il Fatto
Il fallimento di una società propose opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva ammesso, su istanza della società di riscossione, un credito di natura tributaria e previdenziale, in parte con riserva. Il curatore contestava la relativa ammissione con riserva e lamentava che il tribunale non avesse esaminato l’eccezione di prescrizione.
Il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato nel gennaio 2019, fu impugnato in Cassazione con quattro motivi, affidati alla violazione di legge e alla nullità per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La società di riscossione resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati. Il punto di partenza è l’art. 31 d.lgs. n. 46/1999, che esclude l’applicazione degli artt. 88 e 90, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 quando le contestazioni sulle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 88 riserva, invece, l’ammissione con riserva ai soli crediti tributari.
Da qui il principio consolidato: i crediti previdenziali, pur iscritti a ruolo, seguono le ordinarie regole di ammissione e, ricorrendone i presupposti, le ipotesi dell’art. 96 l. fall., anche se pende giudizio davanti al giudice del lavoro. La Corte richiama Cass. Sez. I n. 29195 del 2018 e Cass. Sez. I n. 29806 del 2017, chiarendo che, una volta notificata la cartella al curatore, quest’ultimo non è tenuto all’impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999.
Sul piano probatorio la Corte conferma che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione, è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, non occorrendo la notifica dell’avviso di accertamento o di addebito, richiamando anche le Sezioni Unite n. 33408 del 2021 e le successive ordinanze n. 37006 del 2022 e n. 34747 del 2024.
Il Collegio sottolinea che il curatore è legittimato a impugnare l’ammissione con riserva, avendo interesse a uno stato passivo privo di riserve illegittime e all’esame delle eccezioni. Quanto all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è subordinata all’emissione di un provvedimento esecutivo ove l’accertamento sia impugnato; il tribunale avrebbe dovuto verificare la legittima emissione del ruolo e non poteva omettere l’esame dell’eccezione di prescrizione.
Si impone così la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.