Respingimento illegittimo senza informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 8741 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità competenti hanno il dovere di fornire allo straniero rintracciato ai valichi di frontiera, in centri di trattenimento o in zone di transito, informazioni sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell’art. 10-ter, comma 1, d. lgs. n. 286/1998. L’omissione di tale adempimento è preliminare ed essenziale e determina la nullità del decreto di respingimento e del conseguente provvedimento di trattenimento. È irrilevante che il foglio notizie rechi una ragione di espatrio diversa dall’asilo o che lo straniero non abbia presentato domanda di protezione: la scelta di non richiederla deve essere una scelta informata. La nullità, ove manifesta, può essere rilevata anche in sede di convalida del trattenimento, che ha a oggetto, incidentalmente, la manifesta illegittimità del respingimento.

Il Fatto

Uno straniero era sbarcato a Lampedusa ed era stato destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento, eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento, rilevando dal foglio notizie allegato che lo straniero era giunto in Italia per trovare lavoro e non aveva chiesto la protezione internazionale; escludeva inoltre che il respingimento fosse collettivo, essendo stata valutata singolarmente la sua posizione personale.

Avverso il decreto di convalida lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10 e 10-ter, d. lgs. n. 286/1998 e all’art. 8 della direttiva 2013/32/UE, per la mancata informativa sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, e la natura collettiva del respingimento. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, ritenendolo fondato. Il percorso muove dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE, che impone di informare gli stranieri presenti ai valichi di frontiera o nei centri di trattenimento sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, garantendo i servizi di interpretazione necessari ad agevolare l’accesso alla procedura di asilo.

Su questa base il Collegio afferma che il dovere informativo, in capo alle autorità competenti, è funzionale ad assicurare un accesso effettivo alle procedure di asilo: la mancanza di informazioni è uno dei principali ostacoli a tale accesso, come ricordato richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09. La sua violazione comporta la nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.

Il provvedimento impugnato non è coerente con tali principi. Non è concludente il rilievo del giudice di pace secondo cui il foglio notizie indicava una ragione di espatrio diversa dall’asilo: l’art. 10-ter, comma 1, d. lgs. n. 286/1998 impone comunque di fornire l’informativa, non potendosi escludere che chi cerca lavoro si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo. Ancora più inconsistente è il rilievo sulla mancata proposizione della domanda: proprio in base a quella norma, la scelta di non richiedere la protezione deve essere una scelta informata.

La Corte precisa poi che la nullità manifesta del decreto di respingimento ben può essere rilevata in sede di convalida. Il sindacato del giudice, in un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d. lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, involge incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento. L’ordinanza di convalida risulta perciò viziata dall’errore di diritto consistente nell’aver trascurato il valore precettivo della disciplina sull’informativa.

Poiché la presentazione della domanda è ostativa al respingimento, quest’ultimo è illegittimo se disposto senza il preventivo dovere informativo, e l’illegittimità si riverbera sul trattenimento, inficiandolo. Assorbito il secondo motivo, la Corte cassa il decreto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non convalida il trattenimento, essendo scaduto il termine perentorio dell’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombente è un’amministrazione statale: non vi è luogo a regolazione, dovendosi liquidare il compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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