Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 26692 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio e non richiede, per produrre effetti, l’accettazione della controparte, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al procedimento davanti alla Corte di cassazione. L’atto è unilaterale recettizio non in senso stretto, essendo sufficiente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la comunicazione agli avvocati ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.. Esso produce l’estinzione del processo e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. L’accettazione rileva solo ai fini delle spese, che sono compensate quando l’estinzione consegue alla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla stessa ricorrente.

Il Fatto

Due società, quali coobbligate di una terza in forza di un atto di scissione, impugnavano davanti alla commissione tributaria provinciale alcune cartelle di pagamento, deducendo il difetto di notifica a mezzo PEC, il difetto di motivazione degli atti e l’illegittimità della pretesa. Il ricorso di primo grado era rigettato e la commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando la validità della notificazione telematica e la sufficienza della motivazione delle cartelle.

Le società proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistevano il Comune creditore e la società di riscossione con distinti controricorsi. Depositata la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., le ricorrenti presentavano istanza di decisione e, in seguito, atto di rinuncia al ricorso, accettato soltanto dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il profilo della composizione dell’organo giudicante, prendendo atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024 circa l’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la successiva composizione del Collegio o la nomina dei medesimi a relatori.

Nel merito, la questione centrale riguarda gli effetti della rinuncia al ricorso intervenuta dopo l’istanza di decisione. La Corte ricorda che l’atto non ha carattere accettizio, non essendo applicabile al giudizio di legittimità l’art. 306 cod. proc. civ., né è recettizio in senso stretto, poiché l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. consente la semplice comunicazione agli avvocati delle parti costituite, in alternativa alla notifica.

Da ciò discende che la rinuncia produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, la quale rileva unicamente ai fini delle spese. L’estinzione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, secondo il richiamo a Cass. n. 17187 del 2014 e a Cass. Sez. Un. n. 34429/2019.

Il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e dispone l’integrale compensazione delle spese, poiché la pronuncia si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla stessa ricorrente.

Quanto al contributo unificato, la Corte esclude che sia dovuto l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta, come affermato da Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 14782/2018 e Cass. n. 15256/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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