Ammissione con riserva esclusa in pendenza di giudizio ordinario sul credito (Cass. civ. Sez. I n. 26733 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione allo stato passivo con riserva è istituto a carattere eccezionale, utilizzabile nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, e non può essere estesa all’ipotesi in cui penda davanti al giudice ordinario un giudizio di accertamento sul medesimo rapporto sostanziale. La pendenza di tale giudizio non inibisce l’accertamento del credito nella sede concorsuale, né consente la riunione dei procedimenti, stante la specialità ed esclusività del rito dell’accertamento del passivo. Non è nemmeno configurabile la sospensione necessaria del giudizio di opposizione, poiché in sede di verifica il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore. Il giudizio endoconcorsuale, pertanto, definisce l’opponibilità del credito alla massa in base alle risultanze ivi acquisite.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di ammissione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una banca per un importo complessivo di oltre cinquecentomila euro, di cui una parte riferita a un saldo debitore di conto corrente e la restante a saldi di facilitazioni creditizie. Il credito è stato ammesso solo per la seconda componente, con esclusione del saldo di conto corrente, in ragione della pendenza di un giudizio ordinario promosso dalla società poi fallita per accertare l’effettiva consistenza di quel saldo.
Il giudice dell’opposizione ha respinto la domanda dell’istituto, escludendo l’ammissibilità di un’ammissione con riserva e ritenendo utilizzabili le risultanze della CTU espletata nel giudizio ordinario, dalle quali emergeva l’assenza di un saldo debitore. Il successore a titolo particolare del creditore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha ribadito che l’ammissione con riserva è riservata ai casi tassativamente previsti dalla legge e non tollera estensioni analogiche. La tesi del ricorrente, che assimilava l’ammissione con riserva ai crediti condizionali, è stata respinta: la condizione consistente nella decisione di un diverso giudizio non integra il presupposto dell’istituto.
Quanto alla pretesa necessità di riunire o sospendere i giudizi per ragioni di pregiudizialità, il Collegio ha osservato che la trattazione unitaria non è praticabile a causa della specialità ed esclusività del rito endoconcorsuale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l. fall. Residua solo la verifica dei presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., ma con un limite netto: la sospensione può riguardare la causa promossa in sede ordinaria, non quella concorsuale.
Il precedente invocato dal ricorrente è stato letto in senso opposto alle sue conclusioni. La Corte ha richiamato Cass., n. 3804/2022, Cass. Sez. U., n. 21499-21500/2014 e Cass. Sez. U., n. 23077/2004, nonché la pronuncia Cass., n. 13086/2018, che conferma come la pendenza di un giudizio ordinario sul medesimo rapporto non possa inibire l’accertamento del credito nello stato passivo. Ne deriva che il giudizio ordinario andava semmai dichiarato improcedibile quanto all’accertamento del credito, data l’esclusività del rito concorsuale.
Il terzo motivo è stato invece dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto al vizio di omesso esame, il ricorrente non ha indicato i fatti storici non valutati dal giudice del merito. Richiamando Cass., n. 14599/2021 e Cass., n. 31511/2022, il Collegio ha chiarito che l’adesione acritica alle conclusioni del CTU è astrattamente idonea a integrare il vizio, ma grava sul ricorrente l’onere di specificare i fatti decisivi pretermessi. Quanto alla motivazione apparente, il decreto impugnato supera il minimo costituzionale secondo Cass. Sez. U., n. 8053/2014, risultando il percorso argomentativo comprensibile e compiuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.