Prededucibilità dei costi di bonifica e giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 26736 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vendita dell’immobile, sul quale siano state eseguite di ufficio opere di bonifica ambientale, non costituisce fatto nuovo idoneo a trasformare il petitum e la causa petendi della domanda di ammissione al passivo. La prededucibilità del credito per i costi di bonifica dipende dall’attitudine delle opere a recare utilità all’immobile, non dalla sua successiva vendita in sede concorsuale. Il giudicato endofallimentare formatosi sull’istanza tempestiva preclude la domanda tardiva per un credito, o parte di esso, già ammesso con diversa graduazione. E’ ammissibile la sola domanda tardiva di accertamento del passivo diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella di insinuazione ordinaria.

Il Fatto

Il Comune ha chiesto in via tardiva l’ammissione, in via privilegiata e in prededuzione, allo stato passivo di un fallimento, per un importo corrispondente all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza consistenti in opere di bonifica ambientale realizzate di ufficio ex art. 250 d. lgs. n. 152/2006, in costanza dell’inerzia del debitore e poi del fallimento.

Il credito era stato ammesso in prededuzione per un importo minore, essendo la parte residua già oggetto di precedente ammissione in via tempestiva al chirografo. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione rilevando la formazione del giudicato endofallimentare e osservando che la prededucibilità è legata ai costi che avvantaggiano gli immobili, indipendentemente dalla vendita degli stessi in sede concorsuale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte distingue il profilo del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. da quello della violazione di legge. Quanto al primo, il fatto sopravvenuto della vendita dell’immobile è stato espressamente preso in esame dal giudice del merito: la censura si traduce, allora, in un dedotto omesso esame di elementi di prova e di argomentazioni istruttorie, non riconducibile alla fattispecie invocata (Cass., n. 17005/2024). Il motivo è pertanto inammissibile sotto tale profilo.

Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo è infondato. L’omessa valutazione dell’utilità delle opere realizzate ai fini della vendita non è circostanza idonea a trasformare l’originaria domanda di ammissione allo stato passivo. In assenza di tale trasformazione, la proposizione della domanda tardiva è preclusa dal giudicato formatosi sulla domanda tempestiva (Cass., n. 4632/2023).

La Corte ribadisce che è ammissibile la sola domanda tardiva di accertamento del passivo ove diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella di insinuazione ordinaria, poiché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o parte di esso, già escluso dal passivo o già ammesso con diversa graduazione (Cass., n. 4506/2020; Cass., n. 10882/2012).

La vendita del bene sul quale sono state eseguite le opere di bonifica non è dunque fatto nuovo idoneo a modificare la natura del credito oggetto di ammissione allo stato passivo. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: il primo perché il ricorrente non ha dedotto di avere riproposto in sede di opposizione la domanda relativa agli interessi; il secondo perché il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, sindacabile dalla Corte solo per accertare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa (Cass., n. 19613/2017). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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