Insinuazione al passivo in l.c.a. interrompe la prescrizione verso il fideiussore (Cass. civ. Sez. I n. 26734 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione allo stato passivo nelle procedure concorsuali, ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa, produce l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale. L’effetto interruttivo e il successivo effetto sospensivo si propagano nei confronti del fideiussore, in forza dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., senza che sia richiesta la conoscenza dell’atto da parte del condebitore solidale. Il meccanismo conservativo opera anche quando la fase di accertamento del passivo abbia natura amministrativa e non giurisdizionale.
Il Fatto
Un fideiussore propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per l’importo di euro 169.258,70, a garanzia del debito di una società cooperativa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. A fondamento dell’opposizione deduce l’estinzione del credito per prescrizione.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, ritenendo la prescrizione interrotta dalla domanda di ammissione allo stato passivo della debitrice principale. La Corte d’Appello conferma, richiamando anche l’efficacia sospensiva della prescrizione fino alla chiusura della procedura. Il fideiussore ricorre per cassazione con due motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza affermato in modo apodittico l’effetto interruttivo conseguente all’apertura della procedura concorsuale. La Corte rigetta l’istanza di inammissibilità e nel merito giudica il motivo infondato: la sentenza impugnata non scende sotto il minimo costituzionale della motivazione, secondo il parametro di Cass., Sez. U., n. 8053/2014, perché il percorso argomentativo sul perdurante effetto interruttivo è comprensibile e compiuto.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 94 l. fall. e 2945 cod. civ., sostenendo che la fase di ammissione al passivo di una cooperativa in l.c.a. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e che l’inserimento del credito nell’elenco non costituisce domanda giudiziale idonea a interrompere la prescrizione.
La Corte richiama il proprio orientamento: la domanda di insinuazione allo stato passivo determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti dalla proposizione fino alla chiusura della procedura (Cass. n. 16415/2023; Cass. n. 11983/2020; Cass. n. 9638/2018). L’effetto, prodotto verso l’obbligato principale, si propaga agli altri condebitori solidali ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., senza necessità di conoscenza dell’atto interruttivo, poiché gli effetti conservativi incidono sul rapporto e non sulla sfera del singolo condebitore, né comportano perdita di diritti (Cass., Sez. U., n. 13143/2022; Cass. n. 17412/2016).
Il principio vale anche per la liquidazione coatta amministrativa: l’effetto permanente decorre dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, in caso di ammissione d’ufficio, o dalla domanda rivolta al commissario liquidatore ai sensi dell’art. 208 l. fall. (Cass. n. 6837/2025; Cass. n. 16166/2024). Il creditore beneficia dunque dell’effetto interruttivo e di quello sospensivo sino alla chiusura della procedura anche verso il fideiussore. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio.
Il ricorso è rigettato, con spese di legittimità liquidate in favore della banca e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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