Frode carosello e dichiarazioni d’intento: basta la colpevole ignoranza dell’operatore (Cass. civ. Sez. V n. 26761 del 05.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, che il fornitore è soggetto inesistente e che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile. Non è necessario, anzi va escluso, che il contribuente abbia assunto un ruolo fattivo nella frode: è sufficiente la colpevole ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni. In tema di cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta, la dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa non consente al cedente di avvalersi del limite di esecutività, gravando su di lui l’onere di adottare le ragionevoli misure di verifica.
Il Fatto
A seguito di controlli della Guardia di finanza sulle dichiarazioni IVA della società contribuente per gli anni d’imposta 2007-2011, l’Amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento contestando l’emissione di fatture ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 per la ricezione di dichiarazioni d’intento ritenute false, e l’annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti riferibili a società cartiere. L’ufficio pretese il recupero dell’IVA non versata o indebitamente detratta, oltre sanzioni.
La contribuente presentò istanza di accertamento con adesione e, in pari data, un primo ricorso volto alla sola sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva degli atti; in seguito propose un secondo ricorso nel merito, accolto in primo grado con annullamento degli avvisi. L’appello erariale fu respinto dalla Commissione tributaria regionale, che escluse la sufficienza degli elementi presuntivi e valorizzò gli esiti delle indagini penali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla pretesa tardività del secondo ricorso, è infondato. La Corte rileva che l’eccezione è sollevabile in ogni stato e grado e rilevabile d’ufficio, ma nel merito il ricorso depositato il medesimo giorno dell’istanza di definizione aveva la sola finalità di paralizzare l’esecuzione degli atti durante il procedimento di adesione. Nel sistema processuale tributario la tutela cautelare è accessibile solo a giudizio incardinato, sicché quel ricorso non esprimeva la volontà di rinunciare alla definizione: diversamente si configurerebbe una condotta contraddittoria.
Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, è rigettato: la Commissione regionale ha esposto il quadro probatorio e il criterio logico del convincimento, così da permettere il controllo sull’esattezza del ragionamento. La motivazione può non essere condivisibile, ma non è apparente.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte ricostruisce il riparto degli oneri probatori: l’ufficio deve provare, con rigore e anche per presunzioni, l’inesistenza del fornitore e la consapevolezza del destinatario; solo allora grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza. La neutralità dell’imposta e il diritto alla detrazione sono principi cardine del sistema comune europeo, ma non impediscono di negare il diritto quando l’operazione si inserisce in un’evasione.
La Corte precisa che il livello di rigore probatorio varia con la complessità della frode: nella frode carosello, caratterizzata da catene di passaggi e società filtro, l’ufficio deve allegare gli elementi di fatto e i profili di responsabilità. Non è sufficiente che il contribuente dimostri la regolarità contabile e il pagamento, circostanze spesso usate proprio a mascheramento dell’illecito.
Il giudice d’appello non si è adeguato a tali principi: ha trascurato che non serve un ruolo fattivo nella frode, bastando la colpevole inconsapevolezza dell’operatore. Né rileva l’esito delle indagini penali, conclusesi con archiviazione e non con sentenza irrevocabile, restando estranea la disciplina dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia.
Nota della Redazione
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