Mutatio libelli inammissibile la domanda risarcitoria dopo rinuncia a quella principale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22413 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale del lavoro l’unica modificazione della domanda consentita è l’emendatio libelli; integra invece mutatio libelli, come tale inammissibile, la proposizione della domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione dopo che il ricorrente abbia rinunciato alla domanda principale di costituzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta assunzione. La diversa pretesa, fondata su un pregiudizio extracontrattuale e su un fatto costitutivo radicalmente differente, modifica petitum e causa petendi e introduce un nuovo tema d’indagine, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza di appello sorretta da due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenerla, impone al ricorrente l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della illegittimità della mancata assunzione e la costituzione del rapporto, a tempo determinato prima e indeterminato poi. Nelle more del giudizio, intervenuta l’assunzione, dichiarava di non avere più interesse alla domanda principale, vi rinunciava e spiegava domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione. Il Tribunale rigettava il ricorso per carenza di allegazione e di prova; la Corte d’Appello confermava il rigetto.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Ministero resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla ritenuta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è infondato. Con la domanda originaria si chiedeva la costituzione del rapporto di lavoro e, per quella via, ogni tutela contrattuale; la domanda risarcitoria, proposta solo all’udienza di discussione in primo grado, prospettava invece un pregiudizio di natura extracontrattuale. Essa era quindi idonea a mutare i fatti costitutivi del diritto, le ragioni giuridiche della domanda e il bene della vita richiesto.
La Corte richiama il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l’unica modifica ammessa è quella che integra una emendatio libelli, restando preclusa ogni modificazione che poggi su distinte causae petendi e introduca diversi temi di indagine (Cass. n. 9471 del 2016). Ribadisce poi che la mutatio libelli ricorre quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa, con petitum diverso o causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, sì da disorientare la difesa della controparte (Cass. n. 12621 del 2012).
Nel caso concreto, una volta intervenuta l’assunzione e rinunciato alla domanda principale, nessun accertamento era maturato sull’illegittimità della precedente condotta dell’amministrazione. L’assunzione era subentrata per altro titolo e senza transazione, sicché difettava il presupposto per considerarla tardiva. La domanda risarcitoria restava così slegata dalla vicenda posta a fondamento di quella originaria, con conseguente novità e inammissibilità della diversa pretesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità. La sentenza d’appello, oltre alla prima ragione di rigetto, ne aveva aggiunto una seconda, di infondatezza nel merito della domanda risarcitoria. Non si tratta di un obiter dictum: la pronuncia si basa su due distinte rationes decidendi, ciascuna sufficiente, con onere del ricorrente di impugnarle entrambe (Cass. n. 17182 del 2020). Il ricorrente, inoltre, non indica quale fatto storico sia stato trascurato e, in presenza di doppia conforme, non dimostra in qual modo le due decisioni differiscano, come richiesto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 5947 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.