Spese procedimento Pinto liquidazione unitaria divieto compensazione motivo assorbito (Cass. civ. Sez. II n. 15520 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase, a contraddittorio pieno, di un procedimento unico. Ove l’opposizione della parte privata sia accolta, le spese devono pertanto essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento, nelle sue due fasi, in base al criterio della soccombenza. La compensazione parziale delle spese non può essere fondata sul rigetto di un motivo di opposizione rimasto assorbito dall’accoglimento di altra domanda. La liquidazione unitaria dei compensi va operata secondo la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, potendosi fare uso, orientativamente, dei parametri della tabella 8 per la fase sommaria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva insinuato un credito di 13.000,00 euro in una procedura fallimentare aperta nel 2010 e chiusa nel 2021. Il consigliere delegato riconosceva la fondatezza della domanda di equo indennizzo e liquidava 400,00 euro per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e 440,00 euro per la frazione superiore a sei mesi del quarto anno. Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto, ritenendo l’indennizzo insufficiente.
La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione: confermava la liquidazione, escludeva la decurtazione di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001, confermava i compensi della fase monitoria in 250,00 euro e compensava per metà le spese. Il ricorrente e il Ministero ricorrono in Cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso incidentale del Ministero è esaminato per primo, perché logicamente preordinato. La tesi sottesa, secondo cui l’improbabilità sopravvenuta del soddisfacimento del credito escluderebbe il diritto all’indennizzo, è infondata: contrasta con la giurisprudenza della Corte. L’ammissione del creditore al passivo consente di ritenere sussistente il danno non patrimoniale, salvo che circostanze particolari facciano positivamente escludere che sia stato subito. L’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89/2001 non è invocabile, perché la posizione del creditore insoddisfatto per incapienza dell’attivo non è assimilabile a quella di chi agisce su pretese infondate.
Il primo motivo principale è rigettato. Il decreto che provvede sull’equa riparazione necessita di motivazione anche solo sintetica. La Corte d’Appello ha indicato la misura contenuta dell’eccedenza e il valore non rilevante del credito, dando conto della condotta del giudice della procedura. Quanto alle condizioni personali della parte, la doglianza non è ravvisabile, non essendo emerso che il ricorrente avesse fornito indicazioni sul punto.
Il secondo motivo è fondato nei limiti precisati. L’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è la seconda fase di un procedimento unico: accolta l’opposizione della parte privata, le spese vanno regolate complessivamente secondo soccombenza. La Corte d’Appello è scesa sotto i minimi dello scaglione liquidando 1.300,00 euro senza motivazione, senza riferimento ai compensi delle due fasi e alle riduzioni percentuali. Per la sola fase collegiale i compensi erano pari a 1.198,50 euro, da maggiorare di 250,00 euro per la fase monitoria.
Quanto alla tabella applicabile, la contestazione del ricorrente non è condivisibile: per la fase davanti al consigliere designato vale la tabella 8, “procedimenti monitori”, allegata al d.m. n. 55/2014. La liquidazione è però complessiva e unitaria, con convergenza dei compensi delle due fasi e parametri dati dalla tabella 12.
Infine, la Corte d’Appello ha errato nel compensare le spese per metà in ragione del rigetto del motivo di opposizione sulla tabella 8. Avendo revocato il decreto del giudice monocratico, doveva ritenere quel motivo assorbito, senza esaminarlo al solo fine di farne discendere una parziale soccombenza ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Nota della Redazione
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