Servitù coattiva di passaggio, esenzione del cortile e onere probatorio (Cass. civ. Sez. II n. 27023 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù coattiva di passaggio, l’esenzione prevista dall’art. 1051, ultimo comma, cod. civ. per i cortili di pertinenza dei fabbricati opera quando il fondo intercluso non abbia altra via di accesso se non attraverso il cortile. Chi invoca la costituzione della servitù coattiva deve allegare e provare, nel giudizio di merito e non per la prima volta in sede di legittimità, l’inesistenza di altri fondi a carico dei quali sia possibile costituire il passaggio. La sentenza pronunciata in un giudizio al quale il titolare del fondo gravato sia rimasto estraneo è priva di valore probatorio nei suoi confronti e non dimostra l’interclusione assoluta.
Il Fatto
Il titolare di un fondo agisce in giudizio per far dichiarare l’inesistenza di un diritto di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi vicini, salva la facoltà di accesso pedonale per attingere acqua da un pozzo. I convenuti resistono e propongono, in via riconvenzionale, l’usucapione della servitù attiva di passaggio, la costituzione della medesima servitù per destinazione del padre di famiglia e, in via gradata, la costituzione coattiva per interclusione assoluta del loro fondo.
Il Tribunale rigetta le domande riconvenzionali e dichiara l’inesistenza del passaggio. La Corte d’Appello conferma la decisione. I convenuti soccombenti ricorrono in Cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 1167 cod. civ., la falsa applicazione dell’art. 1051, ultimo comma, cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di compatibilità del collegio, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10.4.2024: la partecipazione del Consigliere delegato proponente ex art. 380-bis c.p.c. al collegio che definisce il giudizio non integra causa di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
Il primo motivo, nella parte relativa all’art. 1167 cod. civ., è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita a dedurre che l’ordinanza pretorile aveva disposto la reintegrazione nel possesso entro l’anno dallo spoglio, senza allegare l’effettivo recupero del possesso. La norma, al secondo comma, condiziona l’efficacia interruttiva dello spoglio alla circostanza che il ricorso per reintegrazione sia stato accolto e che il possesso sia stato recuperato. Le pronunce richiamate dalla ricorrente non contraddicono la regola, ma la presuppongono.
La Corte conferma inoltre che l’ordinanza di reintegrazione non ha acquisito efficacia vincolante, perché dopo la fase sommaria è intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio possessorio, all’epoca a struttura bifasica, seguita dall’estinzione. La motivazione di secondo grado non è apparente né contraddittoria e soddisfa il requisito minimo dell’art. 111, sesto comma, Cost. Quanto alle prove raccolte nel giudizio possessorio, esse erano funzionali alla reintegrazione e non alla domanda di usucapione, risultando prive di valore probatorio nel giudizio petitorio per la diversità di petitum e di causa petendi.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. Il terzo è ammissibile perché la riconvenzionale di costituzione coattiva era stata oggetto di omessa pronuncia in primo grado, con conseguente inapplicabilità del filtro del doppio conforme ex art. 348, ultimo comma, c.p.c. Nel merito, però, la sentenza impugnata ha tenuto conto della pronuncia di primo grado intervenuta tra altri soggetti, escludendone il valore probatorio nei confronti della titolare del fondo gravato, rimasta estranea a quel giudizio.
La Corte ribadisce la regola dell’art. 1051, ultimo comma, cod. civ.: l’esenzione del cortile di pertinenza del fabbricato è superabile solo se il titolare del fondo intercluso dimostra l’inesistenza di altri fondi a carico dei quali costituire il passaggio. Tale circostanza, integrando la fattispecie giustificativa della domanda, deve essere tempestivamente eccepita e provata nel giudizio di merito e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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