Inefficacia del provvedimento cautelare possessorio e competenza del giudice che lo ha (Cass. civ. Sez. II n. 27027 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia del provvedimento di reintegrazione nel possesso emesso in sede di reclamo e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi vanno chiesti, ai sensi dell’art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., con ricorso allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, e non mediante un autonomo giudizio ordinario. Tale disposizione non richiede, a differenza del secondo comma, il passaggio in giudicato della sentenza di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi cumulino in modo disorganico plurime doglianze, senza individuarne la portata precettiva, e che deduca il vizio di motivazione secondo un paradigma ormai superato dalla riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un procedimento possessorio relativo al passaggio su una striscia di terreno compresa tra due fabbricati. In sede di reclamo, il Tribunale aveva disposto in via provvisoria la reintegrazione nel possesso a favore di una sola parte. Il giudizio di merito possessorio si era poi concluso con il rigetto della domanda e con l’accertamento del difetto di legittimazione attiva degli aventi causa di quella parte, con conferma in secondo grado.
Con una successiva ordinanza-sentenza, il Tribunale in composizione collegiale, adito ai sensi dell’art. 669 novies cod. proc. civ., aveva dichiarato l’inefficacia del provvedimento interinale, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e condannato la parte convenuta alle spese e al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva imposto il ripristino alla sola beneficiaria del provvedimento cautelare, confermando le condanne accessorie. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente una questione di incompatibilità del giudice, osservando che, alla luce di Cass. sez. un. n. 9611 del 2024, la partecipazione del Consigliere delegato proponente, ex art. 380-bis cod. proc. civ., al collegio che definisce il giudizio non integra ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.
Nel merito, il primo e il terzo motivo — i soli che consentano di cogliere il contenuto delle censure — sono dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata ha correttamente ricondotto il provvedimento del 2014 alla previsione dell’art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede l’adozione del provvedimento in forma di ordinanza su ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, quando a conclusione del giudizio di merito sia stato dichiarato inesistente il diritto alla cautela.
La Corte sottolinea che la reintegrazione nel possesso era stata disposta in sede di reclamo a favore di una sola parte, e che proprio a quel giudice andava rivolta la richiesta di dichiarazione di inefficacia. La disposizione richiamata non esige, diversamente dal secondo comma, il passaggio in giudicato della sentenza di merito. I ricorrenti, peraltro estranei alla declaratoria di inefficacia e privi di interesse sul punto, non hanno invocato l’inapplicabilità ratione temporis della norma ai procedimenti possessori introdotti prima del 15.6.2009.
Il secondo motivo è inammissibile perché affastella confusamente censure di violazione di plurime disposizioni, senza argomentare autonomamente le singole doglianze né indicare perché la Corte territoriale se ne sarebbe discostata. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, poiché il vizio di motivazione non è più sindacabile secondo il paradigma antecedente alla riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, e perché non sono stati individuati i fatti decisivi non considerati.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. va svolto su ogni singolo motivo e impone una declaratoria di inammissibilità funzionale al filtro dei ricorsi inconsistenti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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