Prescrizione compensi professionali e sanzioni per lite temeraria ex art 96 cpc (Cass. civ. Sez. II n. 14757 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conclusione della prestazione professionale, che l’art. 2957, comma 2, cod. civ. individua quale dies a quo del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, coincide con l’esaurimento dell’affare per cui fu conferito l’incarico, ossia con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Le successive iniziative dello stesso difensore, anche se connesse a quella decisione, costituiscono nuova attività, soggetta a un autonomo termine di prescrizione. In tema di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. non opera in via automatica, ma resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto.
Il Fatto
Un avvocato conviene davanti al Tribunale di Roma una società per ottenere il riconoscimento di compensi professionali maturati in relazione all’attività difensiva svolta in suo favore in svariate controversie. Il Tribunale si dichiara incompetente e la causa è riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma.
La Corte d’appello, con ordinanza, accoglie parzialmente la domanda e condanna la società al pagamento di una somma contenuta. A fronte dell’eccezione di prescrizione presuntiva e di regolare pagamento, il giudice di merito individua il dies a quo del termine triennale nell’esaurimento dell’affare e ritiene prescritti i compensi relativi a due giudizi di primo grado, non maturando la prescrizione solo per l’attività legata a un atto di precetto. L’avvocato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi connessi: la violazione dell’art. 2957, comma 2, cod. civ., per avere la Corte territoriale ancorato la prescrizione ai singoli giudizi anziché a un unico incarico a prestazioni plurime, e l’omesso esame di documenti decisivi, in particolare la comparsa della controparte e l’elenco delle cause.
Il Collegio richiama il principio, più volte affermato, secondo cui la conclusione della prestazione va individuata nell’esaurimento dell’affare, coincidente con la pubblicazione del provvedimento definitivo. Le eventuali iniziative successive del medesimo difensore, pur connesse alla decisione definitiva, integrano nuova attività, assoggettata a un autonomo termine di prescrizione.
Viene citata Cass. n. 21943/2019, secondo cui il procedimento esecutivo diretto a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione rappresenta una nuova attività. Ne deriva che, anche ammesso un legame tra i vari procedimenti e il lodo arbitrale del 1992, in relazione ai giudizi di cognizione rileva la data della loro definizione, né la successiva iniziativa esecutiva può incidere sulla decorrenza della prescrizione. I motivi sono quindi rigettati.
Quanto alle sanzioni, la Corte osserva che l’art. 380-bis cod. proc. civ., nel caso di definizione conforme alla proposta, richiama l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è dichiarata manifestamente infondata: le Sezioni Unite n. 13197/2024 e n. 566/2024 hanno qualificato l’istituto come ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema, superando il profilo dell’eccesso di delega.
Le Sezioni Unite escludono però ogni lettura automatica della norma, dovendo l’applicazione concreta delle sanzioni restare affidata alla valutazione del caso di specie. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., alle somme equitativamente determinate e a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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