Revocatoria ordinaria: credito litigioso e anteriorità rispetto all’atto dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 28327 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, non essendo necessario che il credito sia già accertato in giudizio. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrato con riferimento al momento in cui il credito insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale: per il credito di fonte contrattuale rileva la data del contratto, per il credito risarcitorio quella dell’illecito. Quando il credito è anteriore all’atto di disposizione, non grava sull’attore la prova della dolosa preordinazione (consilium fraudis), essendo sufficiente la dimostrazione della scientia damni, cioè della generica coscienza del debitore che l’atto reca pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Il Fatto
Un lavoratore ha convenuto in giudizio i propri ex datori di lavoro e i loro figli, deducendo che con atti pubblici di donazione i coniugi avevano trasferito ai figli le rispettive quote di proprietà di alcuni immobili e che uno di essi aveva ceduto al figlio l’usufrutto di altro immobile. Tali disposizioni avevano depauperato il patrimonio dei disponenti, pregiudicando il soddisfacimento dei crediti del lavoratore per differenze retributive, in corso di separato accertamento davanti al giudice del lavoro. L’attore ha chiesto dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti dei suddetti atti.
Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo l’anteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito e l’assenza di prova della dolosa preordinazione. La Corte d’Appello, in riforma, ha accolto l’appello, affermando che l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrata con riferimento al momento dell’insorgenza del credito e non a quello del suo accertamento giudiziale, e ha dichiarato l’inefficacia delle donazioni. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che il credito oggetto di contestazione costituirebbe una mera aspettativa di fatto e che solo con l’instaurazione del giudizio di accertamento il credito litigioso assurrebbe al rango di diritto soggettivo.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio, reiteratamente affermato, secondo cui nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, per stabilire se esso sia sorto anteriormente all’atto di disposizione occorre fare riferimento alla data del contratto, ove si tratti di credito di fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio (vengono citate le ordinanze n. 30385 del 18/10/2024, n. 20328 del 23/07/2024 e n. 25879 del 09/03/2023, nonché la sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
Per l’esercizio dell’azione revocatoria è dunque sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e il requisito dell’anteriorità rispetto all’atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (richiamate Cass. n. 19899 del 12/07/2023, n. 20629 del 24/07/2024, n. 30231 del 25/11/2024 e n. 34275 del 24/12/2024).
Nel caso concreto i crediti per differenze retributive erano venuti ad esistenza tempo per tempo, durante l’intero corso del rapporto di lavoro, e dunque prima degli atti di disposizione.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando il mancato rigoroso accertamento degli oneri probatori quanto al consilium fraudis e al periculum damni. Anche tale motivo è infondato: riconosciuta l’anteriorità del credito, non grava sull’attore la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente dimostrare la scientia damni. La Corte d’Appello, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto provato che i disponenti avevano la consapevolezza di depauperare il proprio patrimonio, essendo stata portata a loro conoscenza, già nel febbraio 2008, la pretesa creditoria in fase stragiudiziale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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