Domanda riconvenzionale, basta il collegamento obiettivo con la domanda principale (Cass. civ. Sez. I n. 5484 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto è subordinata alla comunanza del titolo dedotto in giudizio dall’attore, o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., ma solo al fine di ritenerle devolute al medesimo giudice ove rientrino nella sua competenza per materia o per valore. Quando la domanda riconvenzionale non comporta spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus. Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare, in particolare quando ritenga la riconvenzionale inammissibile.

Il Fatto

Una banca convenne in giudizio una società mutuataria e i fideiussori per il pagamento di somme maturate su due contratti di mutuo e su un rapporto di conto corrente. La Corte d’appello di Trento, accogliendo parzialmente l’impugnazione dell’istituto, condannò i debitori al pagamento del saldo dei due mutui, respingendo il ricorso incidentale degli opponenti.

Tra le domande proposte in via riconvenzionale, gli opponenti chiesero il risarcimento del danno per il rifiuto della banca di consentire la riduzione dell’ipoteca su un immobile promesso in vendita, con conseguente impossibilità di incassare il prezzo. La corte territoriale reputò tale domanda inammissibile ai sensi dell’art. 36 c.p.c., non appartenendo al titolo già dedotto in giudizio, perché fondata su un presunto illecito extracontrattuale della banca. I debitori ricorsero per cassazione, dolendosi di questa qualificazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, limitatamente alla censura sull’art. 36 c.p.c., e cassa la sentenza sul punto. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra la funzione attributiva della norma e la sua funzione di collegamento.

Secondo la Corte, la comunanza del titolo dedotto in giudizio dall’attore, o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, rileva solo per stabilire se la riconvenzionale sia devoluta al medesimo giudice adito, e cioè se rientri nella sua competenza per materia o per valore. Quando invece la domanda riconvenzionale non comporta spostamento di competenza, l’ammissibilità segue un criterio più ampio.

In questa ipotesi è sufficiente «un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus». Il principio è già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata con i precedenti Sez. Un. n. 8531 del 1994, n. 681 del 2005, n. 15271 del 2006, n. 533 del 2020 e n. 6091 del 2020.

La Corte precisa che il collegamento oggettivo è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al quale è richiesto di motivare al riguardo, «in particolare ove ritenga la riconvenzionale inammissibile». Nella specie, la corte d’appello non aveva adeguatamente escluso l’esistenza di un collegamento con l’oggetto del giudizio, avendo gli opponenti lamentato una condotta illecita della banca proprio in relazione al contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa. Il giudice di merito, invece di motivare l’assenza di nesso, aveva argomentato sull’infondatezza nel merito della pretesa, argomento divenuto superfluo una volta dichiarata l’inammissibilità.

La Corte, esaminando il ricorso incidentale della banca, lo dichiara inammissibile. Quanto al primo motivo, i decreti ministeriali sui tassi soglia sono ormai parificati a fonte normativa, con principio condiviso richiamando Cass. n. 35102 del 2022. Quanto al secondo motivo, la corte territoriale ha deciso su un argomento processuale — la non contestazione della somma offerta in restituzione degli interessi moratori eccedenti, ai sensi dell’art. 99 c.p.c. — non attaccato dal motivo. La sentenza è dunque cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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