Divisione endoesecutiva autonoma dall’esecuzione: il rimedio è l’appello (Cass. civ. Sez. II n. 27406 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché l’espropriazione dei beni indivisi avvenga nelle forme della divisione c.d. endoesecutiva, i due processi, l’uno esecutivo e l’altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, sicché il giudizio divisorio non costituisce né un subprocedimento né una fase del processo esecutivo. Ne consegue che, ove il giudizio di divisione sia definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile contro tale pronuncia è costituito dall’appello secondo le forme ordinarie, e non dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. né dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c. L’art. 164-bis disp. att. c.p.c. è bensì applicabile, in virtù del principio tempus regit actum, alle esecuzioni pendenti e alla stessa divisione endoesecutiva, ma la chiusura anticipata è provvedimento propriamente esecutivo, estraneo alla fase cognitiva della divisione, soggetto all’opposizione agli atti esecutivi e non al ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Il Fatto

Nel gennaio 2004 la banca promuoveva innanzi al Tribunale l’espropriazione della quota indivisa di un immobile spettante a una propria debitrice, in comunione con altri tre soggetti. Sospesa l’esecuzione ai sensi dell’art. 601, primo comma, c.p.c. per l’instaurazione della causa di divisione, il Tribunale dichiarava con sentenza non definitiva lo scioglimento della comunione e l’indivisibilità del compendio, disponendone la vendita all’incanto.

Dopo vari esperimenti d’asta deserti, l’ultimo dei quali non aveva luogo per il mancato deposito del fondo spese presso il notaio delegato, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e regolava le spese. La Corte d’appello, su gravame della banca, ribaltava la decisione e disponeva una nuova vendita. Le tre comuniste proprietarie ricorrono quindi per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si assume che l’appello della banca avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché proposto con citazione e non con ricorso nelle forme del reclamo. Il motivo è respinto: la cessazione della materia del contendere non equivale in tutto alla estinzione del processo. La prima è fattispecie di origine pretoria, compatibile solo col rito contenzioso, perché suppone un contraddittorio tra parti equiordinate; il processo esecutivo ha invece carattere unilaterale, fondato sul principio di audizione. Là dove l’espropriazione dei beni indivisi avvenga nella forma della divisione endoesecutiva, i due processi restano autonomi e i rimedi propri dell’esecuzione non si applicano alla divisione, e viceversa.

Da ciò il principio enunciato: se il giudizio divisorio si chiude con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio è l’appello ordinario, non l’opposizione ex art. 617 c.p.c. né il reclamo. Il ragionamento della ricorrente è inoltre intrinsecamente contraddittorio, perché pretende di assoggettare l’appello alle forme del reclamo, rimedi tra loro incompatibili.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’applicabilità dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. alle divisioni giudiziali. Il mezzo è inammissibile, ma la Corte ne corregge la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: la norma, introdotta dal D.L. n. 132/14 convertito in legge n. 162/14, si applica alle esecuzioni pendenti in virtù del tempus regit actum e alla stessa divisione endoesecutiva, data la connessione funzionale e strutturale tra i due processi. Tuttavia la chiusura anticipata è provvedimento esecutivo, estraneo alla fase cognitiva della divisione, soggetto all’opposizione agli atti esecutivi e non impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. né con il ricorso ordinario.

Il terzo motivo, sull’art. 631-bis c.p.c., è in parte inammissibile e in parte infondato: la norma, introdotta dal D.L. n. 83/15 convertito in legge n. 132/15, si applica solo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche, avvenuta nella G.U. n. 16 del 20 gennaio 2018, mentre la vendita in questione era precedente. Il quarto motivo, sull’art. 91 c.p.c., è manifestamente infondato: la norma presuppone una domanda di condanna a prestazione frazionabile, estranea alla divisione endoesecutiva, e nel processo esecutivo l’aggravio delle spese deriva dalla legge.

Il quinto motivo, sulla pretesa nullità per inversione dei tempi di pubblicazione tra ordinanza e sentenza, è infondato: secondo l’art. 159, primo comma, c.p.c., la nullità di un atto non importa quella degli atti indipendenti, né si configura incompatibilità del collegio. Il sesto motivo, infine, è inammissibile, perché gli atti del procedimento di vendita in sede divisoria vanno impugnati con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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