Dicatio ad patriam e uso pubblico del bene: fatto concludente del proprietario (Cass. civ. Sez. I n. 11320 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che metta volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà o tolleranza, un proprio bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, assoggettandolo al correlativo uso per soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives. Presupposto della fattispecie è un comportamento del proprietario, e dunque un suo fatto concludente, rivelatore della volontà di destinare l’area alle esigenze della collettività, non essendo richiesta una manifestazione espressa di tale intenzione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove invece il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Trapani. La domanda originaria era diretta a ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa del fondo.

Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda ritenendo che l’ente locale fosse titolare di un diritto di uso pubblico sul terreno, utilizzato dalla collettività per il pubblico transito. La Corte territoriale ha confermato la decisione, ravvisando gli estremi della dicatio ad patriam nell’apertura della strada al pubblico transito e nell’implicita volontà della proprietaria di consentirne l’utilizzo. Ha inoltre escluso che i lavori eseguiti dal Comune avessero trasformato il bene in opera pubblica, qualificandoli come semplice miglioria dell’area.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a tre motivi. La Corte esamina prioritariamente il secondo e il terzo, per ragioni logico-giuridiche, dichiarandoli entrambi inammissibili.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per grave travisamento della prova, per aver il giudice di appello omesso di utilizzare le informazioni probatorie desumibili dalle dichiarazioni testimoniali sull’assenza di un utilizzo generalizzato dell’area. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; ove invece il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio si fa valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nel caso concreto il ricorrente non lamentava una svista sul fatto probatorio, ma l’omessa utilizzazione di informazioni probatorie emerse dall’istruttoria: difetta dunque il vizio denunciato.

Il terzo motivo, formulato sotto il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile. Ricorre nella specie una ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onde dimostrarne la diversità. La Corte richiama sul punto Cass. n. 5947 del 2023 e Cass. n. 26774 del 2016. L’assunto della totale carenza di motivazione in fatto della sentenza di appello non trova riscontro, poiché la sentenza dà conto degli accertamenti posti a fondamento della decisione.

Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza si articola in tre profili. Il primo contesta la mancata prova dell’asservimento del terreno a una collettività indeterminata, ma si scontra con l’accertamento operato dalla Corte territoriale sull’apertura al pubblico transito e sull’implicita volontà della proprietaria: si tratta di critica alla valutazione delle risultanze probatorie, non sindacabile in sede di legittimità per vizio di violazione di legge (Sezioni Unite n. 34476 del 2019). Il secondo profilo, sull’inidoneità dell’area all’uso pubblico, si risolve anch’esso in una critica all’accertamento dei fatti riservato al giudice di merito.

Quanto al terzo profilo, la Corte ribadisce che la dicatio ad patriam consiste nel comportamento del proprietario che metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso uti cives (Cass. n. 15618 del 2018; Cass. n. 4851 del 2016). Presupposto della fattispecie è dunque un fatto concludente del proprietario, non richiedendosi una manifestazione espressa di volontà. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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