Ripetizione di indebito bancario: prova desumibile aliunde, non solo dagli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 27459 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili. La prova dei movimenti del conto, idonea a dar ragione del saldo maturato, può essere desunta aliunde, cioè attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio, in particolare la consulenza tecnica contabile. Il giudice di merito che ritenga non assolto l’onere probatorio facendo esclusivamente riferimento agli estratti conto, senza esaminare gli ulteriori elementi acquisiti agli atti, applica in modo scorretto le regole sull’onere della prova.

Il Fatto

Una società correntista conviene davanti al Tribunale di Modena la banca presso cui aveva acceso due contratti di conto corrente, chiedendo la ripetizione di indebito per gli interessi addebitati. Il Tribunale, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, accoglie la domanda e condanna la banca al pagamento di un importo determinato.

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, accoglie l’appello della banca, succeduta all’originario istituto di credito, e rigetta la domanda per mancata integrale produzione degli estratti conto di entrambi i rapporti e di uno dei contratti originari. La società correntista propone allora ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura la sentenza d’appello sotto due profili: la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice addossato al correntista l’onere di produrre tutti gli estratti conto, e l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata valutazione dei conteggi del consulente tecnico d’ufficio. La Corte esamina congiuntamente i motivi.

Il primo argomento difensivo non è condiviso. La Corte esclude la formazione di un giudicato interno sull’an della pretesa restitutoria. La banca, con i motivi di appello richiamati nella sentenza impugnata, aveva contestato nel complesso la domanda dell’attrice, mettendo in discussione tanto l’assolvimento dell’onere probatorio quanto le risultanze della consulenza tecnica. La materia non era dunque divenuta incontestata.

I motivi sono invece fondati quanto alla questione della prova. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il correntista che agisce per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto non deve documentare le singole rimesse ricorrendo unicamente alla produzione di tutti gli estratti conto mensili. La prova dei movimenti può desumersi aliunde, attraverso i mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta, come la consulenza tecnica contabile. In tal caso il correntista può avvalersi di elementi che, secondo il giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete per dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare la maturazione di un credito in favore del cliente, apportando i necessari correttivi ai saldi.

La sentenza impugnata ha invece ritenuto non assolto l’onere probatorio riferendosi unicamente agli estratti conto, senza esaminare gli altri elementi acquisiti aliunde e oggetto di esame da parte del consulente tecnico. Di qui la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame, con rimessione al giudice del rinvio anche della regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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