Ricorso inammissibile per censure di merito sull’usura e condanna ex art 96 (Cass. civ. Sez. I n. 27457 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull’asserita usurarietà degli interessi, è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga soluzioni già respinte dalla giurisprudenza di legittimità e che, deducendo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contesti in realtà la ricognizione della fattispecie concreta. La denuncia dell’erronea valutazione delle risultanze di causa non integra violazione o falsa applicazione di norme di diritto e resta estranea al sindacato di legittimità. La conferma della proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta, giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma di denaro in esito al mancato rimborso di un finanziamento, deducendo l’usurarietà degli interessi pattuiti con l’originario finanziatore in forza di contratto risalente al 2010.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale e la decisione è stata confermata in appello. La Corte d’Appello ha ritenuto che, pur non essendo stati indicati nell’originaria domanda il tipo contrattuale, la clausola censurata, il tasso moratorio applicato e la misura del T.e.g.m., tali elementi fossero stati allegati per relationem alla consulenza prodotta dall’attore; nel merito ha escluso la prova del superamento del tasso soglia e ha giudicato generiche le censure sull’indeterminatezza delle clausole. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione accelerata depositata nel dicembre 2024 e ritualmente opposta dal ricorrente, esaminando partitamente i quattro mezzi. Il primo e il secondo motivo, con cui si contesta l’individuazione del tasso soglia di usura e la valutazione del T.E.G. del contratto, sono stati ritenuti doppiamente inammissibili.
Anzitutto ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché il giudice di merito ha determinato il tasso soglia in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità richiamata nella proposta. In secondo luogo perché, pur formalmente proposti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essi non aggrediscono la soluzione in iure data alla questione controversa, ma investono la ricognizione della fattispecie concreta.
La Corte ribadisce il discrimine consolidato: la violazione di legge in senso proprio presuppone l’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, mentre l’erronea applicazione della legge conseguente alla carente o contraddittoria ricostruzione del fatto è censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e resta estranea al giudizio di legittimità. Richiama sul punto i precedenti Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26110 del 2015, Cass. n. 8315 del 2013, Cass. n. 16698 del 2010, Cass. n. 7394 del 2010 e Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006.
Il terzo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia su un motivo d’appello, è stato parimenti disatteso: la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata sulla genericità delle censure di indeterminatezza contrattuale e rispetta il minimo costituzionale della motivazione, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il quarto motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è infondato perché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
Confermata la proposta, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato. La Corte applica altresì l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quantificando equitativamente la somma in relazione alla liquidazione delle spese legali, secondo Cass. Sez. Un. n. 32001 del 2022 e Cass. n. 34693 del 2022, e determina equitativamente anche la somma dovuta in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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