Notifica avviso addebito INPS: basta il deposito postale per temporanea assenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27617 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento. Ne consegue che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, ovvero dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza qualora l’agente postale vi abbia provveduto. Trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso per il mancato pagamento di contributi previdenziali, chiedendone la nullità e, in subordine, l’accertamento dell’insussistenza della pretesa contributiva. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso; la Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione proposta dall’ente previdenziale.

L’ente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la notifica dell’avviso, eseguita a mezzo raccomandata con consegna al domestico per irreperibilità relativa del destinatario. Da tale illegittimità i giudici di appello avevano fatto discendere l’ammissibilità dell’opposizione, benché proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La Motivazione della Corte

Il motivo investe il regime della notifica dell’avviso di addebito affidata al concessionario della riscossione. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe preteso, senza base normativa, l’invio di una ulteriore raccomandata informativa al destinatario, con la conseguenza di retrodatare l’instaurazione del contraddittorio e di riaprire un termine di opposizione ormai spirato.

La Corte richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui motivazione rinvia espressamente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ne fa propria la regola: alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le disposizioni dettate per la notifica delle cartelle di pagamento.

Il procedimento semplificato è finalizzato a rendere più efficienti, anche con forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo quadro opera il regolamento sul servizio postale ordinario, che non contempla la comunicazione di avvenuta notifica: la legge speciale prevale dunque sulla disciplina generale richiamata dal giudice di merito.

Quanto al caso concreto, in presenza di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, oppure dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, se l’agente postale vi abbia provveduto. La Corte dichiara di non ravvisare ragioni per discostarsi da tale indirizzo, già espresso da Cass., Sez. L, n. 21847 del 29 luglio 2025.

La censura è pertanto accolta. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *