Mansioni superiori nel pubblico impiego e accertamento trifasico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27602 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve seguire il procedimento c.d. trifasico, accertando in fatto le attività concretamente svolte, comparando le declaratorie delle categorie di inquadramento di partenza e di quella rivendicata e ponendo in rilievo i tratti differenziali. La mancata dimostrazione del carattere prevalente delle mansioni superiori rivendicate è di per sé sufficiente a respingere la domanda, senza che occorra verificare la coesistenza di tutte le ulteriori attività descritte nel profilo professionale. In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione delle emergenze probatorie, restando l’apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una azienda sanitaria locale inquadrato nella categoria C, ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate rispetto alla categoria DS, deducendo di svolgere in via prevalente mansioni di addetto stampa. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la struttura sanitaria al pagamento di una somma complessiva, oltre accessori e spese.

La Corte d’appello, in riforma, ha respinto la pretesa. Ha accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali, il carattere residuale dell’attività di addetto stampa e ha escluso lo svolgimento di attività di coordinamento e controllo di altro personale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la struttura sanitaria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale del comparto sanità, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto necessaria la sussistenza di tutte le mansioni indicate nella categoria rivendicata e offrendo così una lettura riduttiva della declaratoria contrattuale.

La Corte ha respinto la censura. Ha rilevato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del procedimento trifasico per la determinazione del superiore inquadramento, secondo l’insegnamento di Cass. n. 5128/2007. L’accertamento delle attività concretamente svolte, il confronto tra le declaratorie delle categorie e la comparazione dei risultati delle due indagini costituiscono passaggi correttamente eseguiti.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso lo svolgimento prevalente dell’attività di addetto stampa e tale esclusione è stata ritenuta da sola sufficiente a far ritenere infondata la domanda. Il giudice di merito ha inoltre escluso le ulteriori attività dei profili professionali senza affermare che esse debbano necessariamente coesistere. La censura è stata quindi giudicata infondata e, sotto altro profilo, inammissibile per non essersi confrontata specificamente con la decisione impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, richiamando la circostanza del coordinamento del settore stampa e del personale, inclusi gli stagisti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, limitato al controllo logico-formale e della correttezza giuridica. Ha richiamato sul punto Cass. 7921/2011 e Cass. 25348/2018.

La Corte ha inoltre ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34476/2019, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La censura, volta a contestare la valutazione delle deposizioni testimoniali, non ha colto la ratio decidendi, fondata sulla prevalenza dell’attività di addetto stampa rispetto ai compiti tipici della categoria di inquadramento. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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