Spese di assicurazione obbligatoria cessione del quinto nel tasso soglia (Cass. civ. Sez. I n. 2600 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, le spese della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 180/1950 concorrono alla determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usura. Esse costituiscono oneri assicurativi obbligatori che il mutuatario sostiene in funzione del finanziamento, non equiparabili alle tasse e imposte che l’art. 644, comma 4, cod. pen. espressamente esclude dal calcolo. Il principio di simmetria tra costi computabili nel TEGM e costi rilevanti per il TEG non giustifica l’esclusione, poiché le istruzioni della Banca d’Italia dettano regole tecniche per la rilevazione del tasso di riferimento, non una disciplina dei costi usurari.

Il Fatto

Un mutuatario aveva ottenuto dal giudice di pace la condanna della banca alla restituzione di € 1.891,38 oltre accessori, quali interessi pagati su un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Il tasso applicato superava la soglia usuraria solo se nel calcolo si includeva il costo della polizza assicurativa obbligatoria, sostenuto dal cliente in collegamento con l’operazione di credito.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 13 novembre 2018, aveva respinto l’impugnazione della banca, confermando che la legge n. 108 del 1996 impone di computare ai fini del tasso soglia anche le spese del contratto di assicurazione collegato, facenti parte del carico economico del cliente. Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal mutuatario con controricorso.

La Motivazione della Corte

La banca ricorrente ha dedotto la violazione di plurime disposizioni costituzionali, convenzionali e dell’Unione, oltre che degli artt. 1815 e 644 cod. civ. e pen. e della disciplina di settore. Ha sostenuto che, essendo l’assicurazione obbligatoria per legge, le relative spese andavano escluse dal calcolo, come previsto dalle Istruzioni Banca d’Italia del 2006; esclusa tale voce, il Taeg sarebbe risultato pari al 12,09%, inferiore al tasso soglia del 13,77%.

Il Collegio ha ricostruito la questione centrale: se il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 d.P.R. n. 180 del 1950 vada calcolato ai fini del superamento del tasso soglia. La norma citata impone che le cessioni di quote di stipendio siano garantite da un’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, o da altre malleverie che ne assicurino il recupero.

La Corte ha rilevato che le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle tasse e imposte che l’art. 644, comma 4, cod. pen. espressamente esclude dal calcolo dell’usura. Ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento.

Il Collegio ha dichiarato di conformarsi ai propri precedenti, univoci nell’affermare il principio di inclusione: in tal senso, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, Cass., sez. II, n. 20501 del 2023, Cass., sez. I, n. 20247 del 2023, Cass., sez. II, n. 17839 del 2023 e altre decisioni; altri precedenti hanno applicato il medesimo principio ad ulteriori categorie di costi assicurativi. Non è stata condivisa l’equiparazione tra oneri assicurativi e imposte.

Sotto il secondo profilo, il motivo è stato ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perché la doglianza relativa all’esclusione di ogni interesse con gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, cod. civ. non trovava riscontro nella sentenza impugnata, né la ricorrente ha indicato il luogo e il tempo della precedente deduzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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