Inammissibile il ricorso che non censura la doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 29076 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., attiene a un fatto storico-principale o secondario, allegato e discusso nel merito, non a una questione o a un profilo giuridico. Non è perciò censurabile la sufficienza del discorso argomentativo del giudice di merito. Il vizio non è denunciabile quando le sentenze di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente l’onere di allegare che le due decisioni poggino su ragioni diverse. Il motivo che ometta di censurare una autonoma ratio decidendi è inammissibile. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. presuppone che la parte decaduta per causa a sé non imputabile si attivi con un’istanza tempestiva.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento, conseguente a verifica della Guardia di Finanza, con cui erano stati rideterminati il reddito di impresa per il 2009 ai fini Ires e il volume d’affari con richiesta di maggiore Iva. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo.

La pronuncia veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso. La questione approda in legittimità per verificare se la mancata valutazione degli elementi giustificativi del ritardo e la mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla definizione agevolata potessero fondare le censure.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., lamentando l’omessa valutazione degli elementi giustificativi del ritardo: la non tempestiva risposta negativa dell’Ufficio alla proposta di accertamento con adesione, in prossimità della scadenza dei novanta giorni previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n. 218/1997.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ribadito che è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico controverso, discusso e decisivo, non la sufficienza dell’argomentazione sulla base degli elementi acquisiti o scartati dal giudice di merito. Il fatto decisivo deve essere un accadimento storico e non un punto o un profilo giuridico; non lo sono le argomentazioni difensive, le singole questioni decise, i singoli elementi di un accadimento complesso né le mere ipotesi alternative.

La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il vizio non è denunciabile quando le sentenze di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto. Nella specie, la valutazione degli elementi giustificativi del ritardo costituiva una questione giuridica di merito, non un fatto storico; le due decisioni erano fondate sulle stesse ragioni e il ricorrente non aveva assolto l’onere di allegare ragioni diverse.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000 e degli artt. 2, 6, 8 e 12 del D. Lgs. n. 218/1997, sollecitando un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla definizione agevolata. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con il dictum della pronuncia di appello, sorretta da due autonome rationes: la scadenza del termine di impugnazione e la mancata richiesta di rimessione in termini in primo grado. Quest’ultima statuizione, idonea da sola a reggere la decisione, non era stata censurata.

La Corte ha comunque ricordato che la rimessione in termini presuppone un’istanza tempestiva della parte decaduta per causa a sé non imputabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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