Opposizione a sanzione e rito lavoro ammettono nuove prove in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 27790 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la controversia è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Ne consegue che l’ammissione di nuove prove in appello è disciplinata dall’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. e non dall’art. 345 cod. proc. civ.. La norma processuale applicabile conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove ritenute indispensabili ai fini della decisione, a prescindere dalla negligenza della parte che non le abbia prodotte in primo grado.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato da un Comune. Il Giudice di pace accoglieva il ricorso per violazione dell’art. 61 l. n. 120/2010, che consente agli enti locali l’attività di accertamento strumentale delle violazioni soltanto mediante strumenti di loro proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso.

Il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso. La società appellata eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale rigettava l’appello. Il Comune ricorre in cassazione con un unico motivo; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso il Comune denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la produzione in appello del contratto di noleggio dell’autovelox applicando la norma del rito ordinario anziché quella del rito del lavoro. Il ricorrente evidenzia che l’art. 437 cod. proc. civ. consente al giudice di ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

La Corte accoglie il motivo. La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come ribadito dalle pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l’ammissione di nuove prove in appello è l’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non l’art. 345 cod. proc. civ.

A differenza della norma sul rito ordinario, l’art. 437 cod. proc. civ. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove ritenute indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10790/2017.

Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante, ossia la necessità di giustificare il ritardo. La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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