Mutamento della qualificazione della domanda in appello e regresso del fideiussore (Cass. civ. Sez. I n. 8013 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il potere-dovere del giudice di qualificare la domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni: è precluso al giudice dell’appello mutare d’ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, sulla quale, in difetto di gravame, si è formato giudicato interno. La qualificazione può essere censurata solo se difforme da quella assunta dal Tribunale in assenza di impugnazione sul punto, oppure se la Corte si sia conformata a essa nonostante l’impugnazione. Nell’azione di regresso del fideiussore che ha estinto l’obbligazione sociale, tra i creditori sociali verso cui opera la responsabilità del socio entrante ex art. 2269 cod. civ., richiamato dall’art. 2293 cod. civ., rientra lo stesso fideiussore che agisca verso la società e verso i soci.
Il Fatto
Il ricorrente, già socio di una società in nome collettivo, aveva ceduto la propria quota; prima della cessione aveva prestato fideiussione a garanzia di un’apertura di credito concessa alla società, poi revocata. Avendo pagato alla banca la somma dovuta per lo scoperto, ha citato in giudizio le cessionarie, in proprio e quali socie amministratrici della società, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello, in riforma, l’ha respinta, escludendo che fosse provato che il prezzo della cessione fosse stato determinato anche in considerazione della situazione economico-patrimoniale della società e che vi fosse una specifica regolamentazione pattizia della ripartizione interna delle obbligazioni sociali anteriori. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta la riqualificazione della domanda operata dal giudice del gravame: egli aveva agito quale fideiussore verso i debitori principali, ai sensi dell’art. 1950 cod. civ., mentre la Corte territoriale aveva statuito sui rapporti tra cedente e cessionario di quote di società di persone.
La Corte di cassazione osserva che il giudice dell’appello è vincolato alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice, perché il potere-dovere di qualificazione nei gradi successivi va coordinato con i principi delle impugnazioni: è precluso il mutamento d’ufficio in difetto di gravame, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Il riferimento è ai precedenti Cass. n. 15223 del 2014, Cass. n. 24339 del 2010, Cass. n. 20730 del 2008 e Cass. n. 8519 del 2006.
Tale qualificazione è censurabile in cassazione solo se difforme da quella del Tribunale senza impugnazione sul punto, o se la Corte si sia conformata a essa nonostante l’impugnazione. Nel caso di specie erano state proprio le odierne controricorrenti, con l’appello, a chiedere che la decisione fosse ricondotta al diritto di regresso azionato dal ricorrente, contestando che fosse emersa la loro qualità di debitrici principali. In presenza di tale impugnazione, la Corte di appello non poteva ritenersi vincolata alla qualificazione del Tribunale e avrebbe dovuto riconsiderarla sulla base della prospettazione originaria dell’attore, che aveva fondato la domanda sulla fideiussione prestata, sull’ingiunzione di pagamento della banca, sull’avvenuta corresponsione della somma e sulla pretesa verso i debitori principali, locuzione che si spiega proprio nella logica dell’art. 1950 cod. civ.
La pronuncia impugnata non avrebbe quindi dovuto muovere dall’esistenza o meno di un accordo tra cedenti e cessionari sulle obbligazioni anteriori alla cessione, ma anzitutto accertare se la società, debitrice principale, fosse tenuta a corrispondere la somma al ricorrente nella sua veste di fideiussore. Quanto alla società, la sentenza sconta anche il vizio di motivazione denunciato col secondo motivo: la circostanza che le due socie non si fossero fatte carico dell’obbligazione non spiega perché la società, che aveva contratto il debito verso la banca, potesse sottrarsi alla domanda di chi quel debito aveva estinto.
Quanto alle due cessionarie, la loro posizione è disciplinata dall’art. 2269 cod. civ., dettato per la società semplice ma richiamato dall’art. 2293 cod. civ. per la società in nome collettivo, secondo cui chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. La norma riguarda la responsabilità verso i creditori sociali (Cass. n. 525 del 2011) e tra essi rientra il fideiussore della società che, estinta l’obbligazione, agisca in via di regresso verso la società e verso i soci. La Corte di merito doveva dunque misurarsi con tale disciplina e solo dopo valutare i rapporti personali tra soci entranti e uscenti, ove tempestivamente introdotti.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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