Cosap dovuto solo se l’area occupata è demanio o patrimonio indisponibile (Cass. civ. Sez. I n. 18694 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è l’appartenenza dell’area occupata al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. La classificazione della strada come comunale ai sensi dell’art. 2 cod. strada è effettuata ai soli fini dell’applicazione dello stesso codice e presuppone che il suolo sia già destinato ad uso pubblico. Pertanto, ove si tratti di una semplice area, il giudice deve accertarne l’inserimento nel demanio comunale o nel patrimonio indisponibile; ove si tratti di una strada, deve verificare l’ulteriore elemento della pregressa destinazione all’uso pubblico. Non è sufficiente la proprietà del suolo in capo all’ente territoriale.
Il Fatto
Una società emittente radiofonica, subconduttrice di una porzione di una postazione di telecomunicazioni situata in un Comune, conveniva quest’ultimo davanti al tribunale per accertare la non debenza del Cosap per gli anni 2013 e 2014 in relazione ai manufatti occupati.
Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione del Comune, la rigettava, ritenendo provata l’appartenenza al demanio comunale dell’area e richiamando l’art. 2 cod. strada. La società ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che l’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 446/1997 subordina l’istituzione del Cosap all’occupazione di strade, aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale. Il presupposto applicativo è dunque l’appartenenza dell’area a una di tali categorie.
Le strade, ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ., fanno parte necessariamente del demanio. Tuttavia, perché un suolo possa essere qualificato come demaniale, occorre non solo la proprietà dell’ente in base a un titolo idoneo, ma anche la destinazione all’uso pubblico mediante manifestazione di volontà dell’ente (viene richiamata Cass., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405).
La Corte esclude che l’art. 2 cod. strada possa svolgere il ruolo dirimente attribuitogli dal giudice d’appello. La classificazione come strada comunale vale ai soli fini del codice della strada e presuppone che il suolo sia già destinato all’uso pubblico e alla circolazione. I beni non elencati dalla norma civilistica possono ricadere anche nel patrimonio disponibile.
Il giudice di merito, aderendo alle conclusioni del c.t.u., aveva descritto il luogo in modo equivoco come “area-strada” e aveva dedotto l’appartenenza al demanio dalla sola congiunzione tra capoluogo e frazione. Tale ragionamento è errato: se si tratta di un’area, andava accertata l’inclusione nel demanio o nel patrimonio indisponibile; se di una strada, andava verificata la pregressa destinazione all’uso pubblico, circostanza contestata dalla ricorrente. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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