Onere dell’appellante di produrre i documenti posti a base del gravame (Cass. civ. Sez. I n. 27816 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente ordinamento processuale il giudizio d’appello non costituisce più un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione di attore o convenuto assunta in primo grado. Ove egli si dolga della erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame, attivandosi anche mediante la facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti. Egli subisce pertanto le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non abbia avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non abbia quindi potuto esaminare.
Il Fatto
Una banca aveva emesso decreto ingiuntivo, ottenendolo dal Tribunale per la somma di euro 240.000,00, in ragione di una fideiussione prestata a garanzia del rapporto di conto corrente acceso da una società poi dichiarata fallita. Il garante proponeva opposizione, eccependo che la fideiussione riguardasse un diverso rapporto di conto corrente, privo di saldo passivo.
Il Tribunale rigettava la domanda e confermava il decreto opposto, ritenendo che la garanzia coprisse entrambi i rapporti. L’opponente proponeva appello con la stessa ragione posta a sostegno dell’opposizione. La Corte territoriale accoglieva il gravame e revocava il decreto, osservando che la banca appellata non aveva depositato in secondo grado il fascicolo con i documenti prodotti in primo grado, con la conseguenza che non era possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento. La banca ricorreva quindi in cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto impossibile verificare l’oggetto della fideiussione a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata. La ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia correttamente applicato il principio di distribuzione dell’onere della prova.
La Corte muove da una premessa di sistema: il giudizio d’appello non è più un novum judicium, ma una revisio prioris instantiae, ossia un’impugnazione a critica vincolata. Da ciò deriva che l’appellante assume sempre la veste di attore nel giudizio di gravame, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita in primo grado.
Su questa base il Collegio afferma che grava sull’appellante l’onere di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame. Egli può avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, così che tali documenti siano sottoposti all’esame del giudice di appello.
Il principio è ricondotto alla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento (Cass. n. 11797/2016; 21557/2018; n. 40606/2021; Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005 e successive conformi), cui il Collegio dichiara di voler dare continuità. Ne deriva che l’appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte quando questo contenga documenti a lui favorevoli non prodotti in copia.
La Corte territoriale, non applicando tale principio, è incorsa in un errore di diritto. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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