Estinzione anticipata finanziamento: rimborso oneri up-front secondo curva interessi (ABF Collegio di Roma n. 1247 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo delle componenti sia recurring sia up-front, con la sola eccezione delle tasse e imposte. I costi up-front, quali le commissioni di istruttoria, sono ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring secondo il criterio di competenza economica, cioè il pro-rata temporis. Il criterio di quantificazione può essere derogato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. Le spese di assistenza legale per il ricorso all’Arbitro non sono di norma dovute in caso di soccombenza dell’intermediario, salvo atteggiamento gravemente scorretto o dilatorio di quest’ultimo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel marzo 2019 un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo lordo di Euro 33.981,60 e 120 rate mensili. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente nel settembre 2023. Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo, in applicazione del principio enunciato nella decisione n. 26525 del 17.12.2019 del Collegio di Coordinamento, la restituzione della quota non maturata della commissione di istruttoria, pari a Euro 749,60 calcolati con il criterio del pro-rata temporis, oltre agli interessi legali dal reclamo.

L’intermediario resistente ha contestato la pretesa, sostenendo che le commissioni di istruttoria remunerano attività prodromiche alla concessione del credito, già maturate e dovute alla conclusione del contratto, e ha invocato l’art. 125-sexies T.U.B., l’art. 6-bis, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 180/1950 e i principi in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. In via subordinata ha chiesto l’applicazione del criterio del costo ammortizzato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis. Il contratto era stato concluso prima del 25 luglio 2021, quindi anteriormente alla conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 ad opera della legge n. 106/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies del T.U.B.. Trova pertanto applicazione la disciplina di diritto intertemporale dell’art. 11-octies, co. 2, del D.L. n. 73/2021, come novellato dall’art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico. Ha inoltre dato atto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 11-octies, co. 2, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

Su queste basi il Collegio ha confermato l’orientamento già condiviso dai collegi dell’Arbitro: per i costi recurring si applica la proporzionalità pura, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up-front si applica il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, la cosiddetta curva degli interessi. Le tasse e imposte restano invece escluse da ogni riduzione, come stabilito dal novellato art. 11-octies.

Le commissioni di istruttoria sono state pertanto qualificate come up-front e ridotte secondo il criterio del costo ammortizzato. Il risultato non coincide con la maggiore somma pretesa dal ricorrente, che aveva invocato la proporzione lineare. Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di Euro 445,00 oltre interessi dalla richiesta al saldo, unitamente al contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di Euro 20,00 per il versamento di presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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