Buona fede esclude la colpa nell’illecito per costruzione presso la linea doganale (Cass. civ. Sez. II n. 28007 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito amministrativo, l’art. 3 della legge n. 689/1981 richiede la coscienza e volontà della condotta, dolosa o colposa, senza necessità di concreta dimostrazione del dolo o della colpa, ponendo a carico del trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa. La buona fede, intesa come errore sull’illiceità della condotta, esclude la responsabilità solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità e il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto. Nel caso di costruzione in prossimità della linea doganale senza l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, il legittimo affidamento sul permesso di costruire rilasciato dallo Sportello unico dell’edilizia, competente in via esclusiva a raccogliere gli assensi endoprocedimentali, integra l’esimente, non essendo imposto al privato di sostituirsi all’amministrazione competente.

Il Fatto

La società ricorrente in opposizione, tramite il proprio legale rappresentante, impugnava l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento di oltre un milione di euro, in relazione alla violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 374/1990. La contestazione riguardava l’inizio della costruzione di quattro corpi di fabbrica in prossimità della linea doganale, rappresentata dal lido del mare, senza la preventiva autorizzazione del direttore dell’Ufficio delle Dogane.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva, accertava la sussistenza materiale della condotta; con la successiva pronuncia definitiva riduceva la sanzione, ravvisando un’attenuazione della colpa per effetto del permesso di costruire e dell’affidamento ingenerato dallo Sportello unico dell’edilizia. La Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva il gravame e annullava l’ordinanza ingiunzione, ritenendo insussistente la colpa per la buona fede del contravventore. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione di appello, incentrando la propria analisi sull’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo. La ricorrente non contesta l’errata nozione dell’illecito delineato dall’art. 19 del d.lgs. n. 374/1990, né la nozione di distanza dalla linea doganale desumibile dall’art. 1 del d.P.R. n. 43/1973, che non è predeterminata per legge ma va stabilita caso per caso.

Il giudice di legittimità ricostruisce la portata dell’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo originario applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche della legge n. 221/2015. Il comma 4, lettera c), imponeva allo Sportello unico dell’edilizia di curare gli incombenti necessari all’acquisizione degli atti di assenso, tra cui l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale. L’introduzione dell’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 a opera della legge n. 120/2020 non ha quindi innovato un obbligo di acquisizione preventiva già vigente.

Quanto al richiamo alla sentenza n. 11045 del 18.2.2015, relativa al silenzio serbato dall’amministrazione dopo una d.i.a., la Corte lo ritiene inconferente: la d.i.a. rende operativo il potere inibitorio dell’amministrazione, mentre il permesso di costruire è un provvedimento ampliativo idoneo a generare l’affidamento del privato sulla legittimità dei presupposti, tra cui gli assensi riservati ad altre amministrazioni che lo Sportello unico deve raccogliere.

Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico di chi commette il fatto, gravandolo dell’onere di provare l’assenza di colpa. La buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi esterni che ingenerino il convincimento della liceità, con la conseguenza che il trasgressore deve aver fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto.

Nel caso concreto, la società aveva presentato istanza di permesso di costruire allo Sportello unico, che l’aveva rilasciato essendo competente in via esclusiva a richiedere l’autorizzazione doganale, nella specie non necessaria perché l’edificazione doveva avvenire a circa sessanta metri dal lido, in zona densamente urbanizzata. I controricorrenti non avevano fornito false rappresentazioni dello stato dei luoghi e non esisteva alcuna norma, neppure di ordinaria diligenza, che imponesse loro di informarsi presso lo Sportello unico, sostituendosi all’amministrazione competente. La valutazione degli elementi positivi esterni costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, nella specie neppure invocato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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