Prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999 per i medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 30156 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. L’art. 11 di tale legge, riconoscendo la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato, offrendo agli esclusi la ragionevole certezza che non sarebbero sopravvenuti ulteriori atti di adempimento. Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sul termine prescrizionale e sull’individuazione del legittimato passivo non impediscono il decorso della prescrizione. Il diritto al risarcimento è sostituito da un’obbligazione satisfattiva di natura risarcitoria, iscritta in una cornice unionale priva di criteri di quantificazione della retribuzione adeguata.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati convennero davanti al Tribunale di Roma, in riassunzione dopo declinatoria di competenza del Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Chiesero la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione in anni antecedenti al 1991/92.
Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2726/2022, confermò il rigetto e condannò gli appellanti alle spese. I medici proposero ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sul risarcimento e sulla decorrenza della prescrizione. Le amministrazioni resistettero con controricorso; il Pubblico Ministero non depositò conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici ai quali nessun ricorso risulta notificato. Trattandosi di litisconsorti facoltativi, non occorre l’ordine di notificazione ex art. 332 cod. proc. civ., essendo per essi l’impugnazione ormai preclusa.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte territoriale si era richiamata al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale dal 27 ottobre 1999. Il collegio ripercorre la ratio: dopo la trasposizione realizzata con il d.lgs. n. 257 del 1991, è rimasta inalterata l’inadempienza dello Stato per i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 1983 alla fine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata solo parzialmente colmata dalla legge n. 370 del 1999.
I ricorrenti sostenevano che la prescrizione dovesse decorrere solo dal superamento delle incertezze giurisprudenziali di settore, individuate nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibile e nel 2011 sulla legittimazione passiva. La Corte respinge l’argomento: la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione, poiché l’interruzione della prescrizione può avvenire anche in via stragiudiziale. La natura dell’azione non rileva, data la durata decennale del termine. Quanto alla legittimazione passiva, il destinatario del credito era desumibile come lo Stato, non l’autonomia universitaria.
Il collegio esclude ogni violazione del diritto unionale e l’irragionevolezza del trattamento differenziato per i corsi successivi, espressione di discrezionalità legislativa. La pronuncia della Corte di giustizia invocata non affronta la decorrenza prescrizionale. Il rinvio pregiudiziale sollecitato è giudicato manifestamente infondato, mentre l’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 non vincola e non contiene argomenti specifici. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni, risultando non contestato che nessun atto interruttivo fu proposto prima del 2015.
Accertata la sussistenza dei presupposti, la Corte liquida le spese limitate alle spese prenotate a debito e condanna i ricorrenti ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento di un’ulteriore somma, tenuto il carattere largamente consolidato della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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