Motivazione apparente e accertamento Iva per operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 28005 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello è affetta da motivazione apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito, pur dando conto degli elementi acquisiti, non espliciti il criterio logico che lo ha condotto a ritenerli insufficienti, così da non consentire alcun controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio. In materia di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, l’onere della prova e il governo delle presunzioni non possono essere scrutinati quando la decisione impugnata non indichi le ragioni per cui gli indizi offerti dall’Amministrazione non valgono a fondare l’accertamento. La denuncia di nullità della motivazione precede logicamente ogni verifica sugli effetti della sentenza penale assolutoria, poiché l’eventuale annullamento travolge il giudizio e impone una nuova valutazione in sede di rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato a una società due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011 e 2012, contestando l’indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La società ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale che, riuniti i processi, ha accolto le ragioni della contribuente quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, confermando invece gli atti impositivi per quelle oggettivamente inesistenti.
L’appello erariale e quello incidentale della società sono stati respinti dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto il quadro indiziario non sufficiente a provare il coinvolgimento della contribuente e le connivenze con le società cartiere. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Investita in via prioritaria del secondo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia, la Corte ne afferma la fondatezza, con assorbimento del primo motivo concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972.
Il Collegio ricorda che la motivazione è apparente ogni volta che il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, oppure quando, pur indicandoli, non vi faccia seguire una disamina chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell’esattezza del ragionamento. Il principio è espresso dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e ribadito da Cass. n. 13977 del 2019, n. 6758 del 2022, n. 13248 del 2020 e n. 3819 del 2020.
In sede di gravame è ammessa la motivazione per relationem, ma solo se il giudice dell’impugnazione, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma in relazione ai motivi proposti, così da ricavare un percorso argomentativo adeguato. La sentenza va invece cassata quando il giudice si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga l’esame dei motivi di gravame, come chiarito da Cass. n. 14786 del 2016 e n. 9105 del 2017.
Nel caso concreto, a fronte di un ampio quadro descrittivo, con l’individuazione dei fornitori quali cartiere, delle sedi inesistenti, degli amministratori che avevano omesso ogni attività informativa nonostante il rilevante valore delle operazioni, la Commissione regionale si è limitata ad affermare che gli indizi non riescono a coinvolgere la responsabilità della contribuente. Si tratta di argomentazioni totalmente generiche, che non spiegano concretamente neppure una delle ragioni, relativa a un solo indizio, su cui si fondano le conclusioni.
La Corte esclude che l’avvenuto deposito della sentenza penale assolutoria, divenuta irrevocabile, possa orientare diversamente il giudizio. La denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la verifica dei presupposti di efficacia previsti dall’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, perché l’annullamento travolge la decisione e impone una nuova valutazione in rinvio, dove solo all’esito potrà emergere l’interesse all’applicazione di tale disciplina.
Nota della Redazione
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